Cassazione Penale, Ordinanza n. 16786/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concesso. Deduceva, quale unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della revoca. Dalla sentenza emerge che la revoca era stata disposta in ragione della condotta tenuta durante la misura: successivamente alla concessione del beneficio era pervenuta una notizia di reato per fatti del 13 ottobre 2024, consistiti in una repentina e pericolosa fuga in centro abitato, conclusasi con l'urto contro il muro di un'abitazione, in atti di resistenza nei confronti dei militari operanti e in una condotta violenta ai danni di uno di essi, oltre agli esiti della perquisizione del veicolo. La Corte ritiene che il ricorso non confronti in modo specifico le argomentazioni del provvedimento impugnato e che la motivazione del tribunale sia esistente, logica ed esauriente, nonché coerente con la gravità della condotta e con la valutazione di incompatibilità del percorso con la prosecuzione della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla motivazione fosse generica e non supportata da una critica analitica del provvedimento impugnato, oltre che manifestamente infondata perché l'ordinanza del tribunale di sorveglianza conteneva una motivazione congrua, lineare e coerente con i dati istruttori. Ha quindi confermato la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo se il ricorso confronta specificamente e criticamente le ragioni poste a base del provvedimento; doglianze generiche o apodittiche sono inammissibili.
artt. 336 e 337 c.p.
La comunicazione di notizia di reato relativa a fatti riconducibili a resistenza e violenza a pubblico ufficiale è stata valorizzata come indice della grave inidoneità del comportamento del condannato alla prosecuzione della misura alternativa.
art. 47 ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando la condotta del beneficiario riveli, in concreto, l'incompatibilità del percorso con la prosecuzione dell'esperimento rieducativo.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non dipende dalla mera commissione di una violazione di legge o di prescrizioni della misura, ma richiede una valutazione giudiziale di concreta incompatibilità della condotta con la prosecuzione del programma trattamentale.
- Il giudice di sorveglianza dispone di un apprezzamento discrezionale di merito sulla revoca della misura alternativa, purché la decisione sia sorretta da motivazione logica ed esauriente.
- La revoca può essere disposta con effetto ex tunc quando il comportamento tenuto durante la misura sia talmente negativo da far ritenere insussistente sin dall'origine un'effettiva adesione al percorso rieducativo.
- Nel giudizio di cassazione contro i provvedimenti di sorveglianza, il motivo di vizio motivazionale deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di censure generiche non è sufficiente.
- La gravità e la prossimità temporale della nuova condotta illecita rispetto alla concessione del beneficio possono essere valorizzate per ritenere fallimentare il percorso dell'affidamento in prova.
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