Sentenza n. 11057/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto prot. n. 1247/2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Pianificazione Strategica, emesso il 13.12.2022 e pubblicato in pari data, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 1) e dei relativi allegati A (doc. 1 bis), B (doc. 1 ter), C (doc. 1 quater), e D (doc. 1 quinquies), nella parte in cui stabilisce il ripiano posto a carico della LB Medicali s.r.l.; - degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale, ancorché dagli estremi non noti, presupposti al Decreto prot. n. 1247/2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Pianificazione Strategica e in esso genericamente richiamati; - del D.M. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 e recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018” (doc. 2); - dell'intesa - prot. n. 6215/C7SAN - raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (doc. 3) nonché dell'intesa sancita - Repertorio atti n. 213/CSR - dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 - (doc. 4); - del D.M. 6 luglio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 5); - dell'Accordo - repertorio Atto n. 181/CSR - del 7 novembre 2019 (doc. 6), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; ove occorra: - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, inerente al procedimento di determinazione degli obblighi di ripiano a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana che ha individuato la quota di payback dei dispositivi medici posta a carico dell'impresa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha chiesto l'annullamento del decreto regionale di individuazione della quota di ripiano relativa al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nella parte in cui poneva a suo carico una determinata somma, nonché degli atti presupposti e connessi: atti degli enti del Servizio sanitario regionale, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida, intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni, decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, accordo del 7 novembre 2019 sui criteri di definizione del tetto e sulle modalità di ripiano e, ove occorrente, circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per una questione sopravvenuta di rito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore dell'impresa dalla quale risultava la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto regionale né degli atti presupposti, e non sono stati accolti o respinti nel merito i motivi di ricorso. In considerazione dell'andamento e dell'esito in rito della controversia, le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità quando viene meno l'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione della controversia con decisione in forma semplificata o comunque in rito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, successivamente alla sua proposizione, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una decisione di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente, quando da essa risulti inequivocabilmente il venir meno dell'interesse alla decisione.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati.
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