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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20175/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e ha disposto il rinvio al GIP di Grosseto per un nuovo giudizio sul punto. Ha invece rigettato il ricorso per il resto, confermando la rideterminazione della pena nella parte non relativa alle generiche.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha rideterminato la pena originariamente concordata con patteggiamento. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 444, 648 e 666 c.p.p. e dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990: in particolare contesta l'eccessiva maggiorazione della pena rispetto all'accordo (disproporzione dell'aumento alla luce della nuova forbice edittale) e la revoca del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta dalla difesa contraria ai criteri di proporzionalità e alla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La modifica della disciplina sanzionatoria risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 ha reso necessaria la rideterminazione della pena applicata con patteggiamento divenuto irrevocabile; la pena originaria è stata considerata illegale rispetto al nuovo parametro.

  • artt. 444, 648 e 666 c.p.p.

    Norme sul patteggiamento e sui poteri del giudice dell'esecuzione; la censura riguardava il rispetto dei criteri procedurali e sostanziali nella rideterminazione della pena concordata, ma la Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza solo quanto alla esclusione delle attenuanti generiche.

  • art. 81 comma 2 c.p.

    Riferimento al parametro per il computo dell'aumento di pena: il ricorrente lamentava una maggiorazione non proporzionata rispetto all'incremento teorico previsto dall'art. 81 c.p.; la Corte ha però valutato che la nuova forbice edittale richiede valutazioni di proporzionalità secondo i criteri normali di commisurazione.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Criteri di individualizzazione della pena (finalità, circostanze, attenuanti/agggravanti, commisurazione): la Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena usando tali criteri, evitando metodi aritmetici meccanici e rispettando gli elementi dell'accordo non coinvolti dall'illegittimità costituzionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità di parti della disciplina sulle c.d. droghe leggere, rendendo illegittime alcune pene inflitte prima della decisione e impattando le sentenze di patteggiamento irrevocabili, con conseguente necessità di rideterminazione della pena in esecuzione.

  • Cass. Sez. U. n. 37107/2015 (Marcon)

    Principio secondo cui la pena applicata con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, relativa a droghe leggere, deve essere rideterminata in sede di esecuzione dopo la sentenza costituzionale; il giudice dell'esecuzione può rideterminare ma deve rispettare gli elementi dell'accordo non toccati dall'illegittimità.

  • Cass. Sez. 1 n. 22215/2022 (Valeriani)

    Chiarisce che il giudice dell'esecuzione è vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione relative al riconoscimento delle circostanze, al giudizio di comparazione e alla riduzione per il rito, mentre può rivalutare la pena base e l'entità della diminuzione per le attenuanti generiche quando cambia il parametro legale.

Massime di principio

  • Dopo una pronuncia costituzionale che modifica i parametri sanzionatori, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena applicata con patteggiamento irrevocabile: tale rideterminazione è valida ma deve essere fatta secondo i criteri di individualizzazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.) e non con calcoli aritmetici automatici.
  • Il giudice dell'esecuzione è vincolato, nel riesame della pena, alle statuizioni del giudice di merito relative al riconoscimento delle circostanze, al giudizio di comparazione e alla riduzione per il rito; tuttavia è libero di riconsiderare la pena base e l'entità della diminuzione per le attenuanti generiche se il parametro legale è mutato.
  • Se il giudice dell'esecuzione esclude o riduce le attenuanti generiche rispetto a quanto stabilito con l'accordo di patteggiamento, deve motivare adeguatamente la decisione sulla base dei criteri di proporzionalità e delle circostanze concrete; in caso di motivazione insufficiente o violazione dei criteri, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe, chi impugna deve contestare sia la proporzionalità dell'aumento di pena rispetto alla nuova forbice edittale sia l'eventuale violazione dei vincoli derivanti dall'accordo di patteggiamento; il giudice d'appello o dell'esecuzione dovrà valutare separatamente gli aspetti non coinvolti dall'illegittimità costituzionale.

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