Cassazione Civile, Sentenza n. 20775/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1759/20 che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti (tra cui il notaio Mariconda) avverso un avviso di liquidazione delle imposte e tasse ipotecarie correlate all'iscrizione di ipoteca volontaria (atto pubblico del 6 dicembre 2016) posta a garanzia di accordo di ristrutturazione del debito e transazione fiscale dell'Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a.; questioni principali riguardavano se e in quale misura l'iscrizione dell'ipoteca dovesse considerarsi eseguita "nell'interesse dello Stato" (esclusione del tributo) ovvero collegata all'interesse del debitore/terzo datore, nonché interpretazione delle norme sul ruolo dell'agente della riscossione e delle discipline sulla prenotazione a debito e soggetti passivi.
La decisione
Il procedimento è stato dichiarato estinto dalla Corte di cassazione perché la controricorrente (Mariconda) ha presentato domanda di definizione agevolata e ha effettuato il versamento previsto, ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata (l. 29.12.2022, n.197 e successive modifiche). La Corte ha quindi cessato il giudizio per estinzione conforme all'articolato della legge sulla definizione agevolata; le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato, alla luce della causa estintiva derivante dall'iniziativa della controricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2
La questione era se le formalità eseguite "nell'interesse dello Stato" escludano l'imposta; il giudice di merito aveva ritenuto applicabile per escludere la tassa in presenza dell'Agenzia quale parte interessata all'ottenimento della garanzia. La Cassazione non ha deciso nel merito per effetto dell'estinzione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, art. 12
Richiamato insieme al d.lgs. 347/1990 per sostenere che l'iscrizione di ipoteca volontaria può considerarsi eseguita nell'interesse dello Stato quando l'Amministrazione fiscale è parte interessata; anche qui la Corte non si è pronunciata sul punto per estinzione.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 16 e art. 11, comma 2
art. 16; art. 11, comma 2
Norme richiamate dall'Agenzia per sostenere che esistono regole specifiche sulla prenotazione a debito e sull'individuazione del soggetto passivo (debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca); la parte aveva argomentato che tali disposizioni derogano l'esclusione prevista da art.1, comma 2, ma la questione è rimasta irrisolta a causa dell'estinzione.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 182-bis, 182-ter
Richiamati in relazione alla transazione fiscale collegata al procedimento concorsuale/ristrutturazione del debito, come base giuridica della transazione fiscale intervenuta tra debitore e Amministrazione.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 22
Menzi ono a titolo esemplificativo per richiamare che anche atti di iniziativa dell'amministrazione (es. iscrizione di ipoteca su provvedimento giudiziale) possono essere considerati ai fini dell'imposizione; la questione resta però stata sospesa per estinzione del processo.
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1
commi 190, 197, 198, 200, 201
Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: prevede la possibilità per l'Agenzia soccombente di definire con il pagamento di una percentuale del valore della controversia, le modalità di sospensione del processo su istanza del contribuente, l'estinzione del processo se versati gli importi e la disciplina del diniego e dei rimedi (impugnazione e revocazione). Questa norma è stata applicata come causa di estinzione del giudizio nella fattispecie.
d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. c) ed e), conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56
art. 20, comma 1, lett. c) ed e) (modifiche ai commi della l. n.197/2022)
Modifiche che incidono sui termini e sulle modalità di sospensione e impugnazione relative alla definizione agevolata; rilevanti nel procedimento di estinzione dichiarato dalla Corte.
d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41
Predisposizione da parte dell'Agenzia dell'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, utilizzata nel processo istruttorio dinanzi alla Corte.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato per chiarire che non è dovuto un ulteriore contributo unificato in caso di estinzione correlata all'iniziativa della parte (definizione agevolata).
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di definizione agevolata e il versamento degli importi previsti (secondo la l. n.197/2022 e successive modifiche) portano, se regolari, alla dichiarazione di estinzione del giudizio anche in Cassazione: il processo si estingue e non si pronuncia sul merito della controversia.
- L'estinzione per definizione agevolata non decide le questioni sostanziali (es. se una formalità ipotecaria sia eseguita "nell'interesse dello Stato"); tali questioni rimangono prive di pronuncia definitiva se le parti optano per la definizione.
- Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non sussiste generalmente l'obbligo di ulteriore contributo unificato quando l'estinzione deriva dall'iniziativa della parte interessata alla definizione.
- Il diniego della definizione agevolata è soggetto a specifici termini e rimedi (notifica entro termini, impugnazione, possibile revocazione dell'atto di estinzione): in situazioni analoghe occorre porre attenzione ai termini e alle formalità previste per non pregiudicare i rimedi disponibili.
- Sulle questioni di merito relative all'interesse dello Stato nelle formalità ipotecarie (e sulla dicotomia tra interesse dello Stato e interesse del debitore/terzo datore), la giurisprudenza può essere contrastante; se si desidera una pronuncia sul merito è preferibile non optare per la definizione agevolata, essendo questa strumentale all'estinzione del processo.
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