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Ordinanza

Ordinanza n. 938/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare: - del provvedimento di inidoneità, n.1924136 adottato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 24 novembre 2025, con il quale è stata formalizzata l’inidoneità del ricorrente in relazione al «Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 Aprile 2025 », recante la seguente motivazione «” esiti di intervento di duodenopancreasectomia e colecistectomia per asportazione di insulinoma del pancreas omissis” ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento PUNTO 13 LETT. B del D.M. n. 298 del 30.06.2003”; - dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 298 del 30 giugno 2003 e della tabella allegata con particolare riferimento al punto 13 lett. b; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale di valutazione psicofisica contenente il giudizio finale emerso in sede concorsuale e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 3 dicembre 2025; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne hanno rilevato l’inidoneità al ruolo di allievo agente della Polizia di Stato, conosciuti in data 3 dicembre 2025 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art 14 del bando con il quale è stato indetto il «Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 Aprile 2025» nella parte in cui disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico fisici e prevede che «I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato»; - del decreto di approvazione graduatoria di merito del 19 dicembre 2025 con dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, ove nella stessa non compaia il nominativo del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, motivati da esiti di interventi chirurgici conseguenti all'asportazione di un insulinoma pancreatico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione medica nell'ambito del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti connessi, la disposizione regolamentare applicata, il bando e la graduatoria finale nella parte lesiva. Ha dedotto l'errore e il difetto di motivazione nella valutazione del quadro clinico, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente la completa guarigione dalla patologia oncologica, risalente a circa dieci anni prima, attestata da certificazioni sanitarie del 2025, né la propria piena forma fisica, comprovata anche dai meriti sportivi conseguiti nella disciplina del brazilian jujitsu. La motivazione dell'inidoneità richiamava gli esiti di duodenopancreasectomia e colecistectomia per l'asportazione di un insulinoma del pancreas, ai sensi della disposizione relativa ai tumori benigni e ai loro esiti quando siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali. È stata inoltre contestata, ove occorrente, la disciplina del bando che attribuisce carattere definitivo ai giudizi della Commissione medica.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni relative all'inquadramento della condizione clinica, alla compatibilità del quadro sanitario con l'impiego nella Polizia di Stato, al periodo di follow-up, al rischio di recidiva e alla ragionevolezza dell'esclusione richiedano un approfondimento nella sede di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 21 luglio 2026. Ha disposto una verificazione, affidata al direttore dell'unità oncologica della Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata di Roma o a un medico particolarmente qualificato, da svolgersi mediante visita entro 60 giorni, con deposito della relazione entro i successivi 10 giorni. La verificazione dovrà accertare se la condizione rientri nella categoria prevista dalla tabella ministeriale, se sia incompatibile con i profili di impiego, quale follow-up sia previsto, il rischio e la probabilità di recidiva e ogni ulteriore elemento utile alla valutazione della ragionevolezza dell'esclusione. Il ricorrente dovrà notificare l'ordinanza all'organo verificatore e integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, mediante pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Interno, secondo i termini stabiliti. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate; la liquidazione delle spese della verificazione è stata rinviata al merito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, punto 13, lett. b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali

    La disposizione costituisce il parametro regolamentare per valutare se la condizione clinica e gli esiti degli interventi chirurgici determinino l'inidoneità psicofisica; la sua concreta applicabilità deve essere verificata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e delle condizioni del candidato.

  • art. 14 del bando di concorso

    I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato

    La disposizione disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici e gli effetti del giudizio di non idoneità, ma la sua applicazione resta subordinata alla verifica della correttezza e ragionevolezza della valutazione sanitaria.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di fissare la data di discussione del merito e di disporre gli opportuni approfondimenti senza definire immediatamente la controversia.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per disporre la verificazione tecnica affidata a una struttura sanitaria qualificata.

  • artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a.

    Consentono di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, anche attraverso la pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Impone, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento e per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare la protezione rafforzata dei dati relativi alla salute nella diffusione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psicofisica dipende dall'inquadramento scientifico di una patologia e dei suoi esiti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica per accertare la riconducibilità della condizione alla previsione regolamentare, la compatibilità con le mansioni, il follow-up e il rischio di recidiva.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. consente al giudice di rinviare l'approfondimento delle questioni tecniche alla fase di merito, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione.
  • In una controversia contro l'esclusione da una procedura concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati renda tale modalità necessaria.
  • La valutazione della ragionevolezza di un giudizio di inidoneità sanitaria deve considerare non soltanto la diagnosi o gli interventi pregressi, ma anche l'attuale quadro clinico, l'eventuale guarigione, la compatibilità concreta con i profili di impiego e il rischio di evoluzione o recidiva della patologia.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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