Sentenza del 14/03/2018 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Imposta di Registro sentenza - Avviso di liquidazione - Parte in causa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'avviso di liquidazione è stato ritenuto sufficientemente motivato e legittimo, poiché indicava gli elementi necessari per individuare la sentenza e l'imposta dovuta. La mera impugnabilità della sentenza non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro, né impone all'Amministrazione di attendere il passaggio in giudicato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza, verosimilmente sostenendo l'illegittimità dell'atto o l'insufficienza delle indicazioni in esso contenute. La decisione chiarisce che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a imposta di registro anche quando siano stati impugnati o siano ancora impugnabili. Poiché l'atto contestato era un avviso di liquidazione, e non un avviso di accertamento, era sufficiente che contenesse gli elementi essenziali per identificare l'obbligazione tributaria, quali la data e il numero della sentenza e l'importo richiesto. Inoltre, essendo i ricorrenti parti del processo cui la sentenza si riferisce, si presume che conoscessero l'atto giudiziario e il suo contenuto.
Norme richiamate
Art. 37 del Testo Unico dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili.
La norma consente di registrare e assoggettare a imposta gli atti giudiziari anche prima che diventino definitivi. L'eventuale impugnazione dell'atto giudiziario non sospende automaticamente l'obbligo di registrazione e di pagamento dell'imposta.
Massime di principio
- L'imposta di registro sugli atti giudiziari può essere richiesta anche quando la sentenza è stata impugnata o può ancora essere impugnata, salvo specifiche disposizioni sospensive.
- Un avviso di liquidazione non deve necessariamente contenere una motivazione articolata come un avviso di accertamento: è sufficiente che permetta di individuare con chiarezza l'atto registrato, la base dell'obbligazione e l'importo richiesto.
- Quando il contribuente è stato parte del processo, l'Amministrazione può fare affidamento sulla sua conoscenza della sentenza e dei relativi contenuti, purché l'avviso riporti gli elementi identificativi essenziali.
- Per contestare efficacemente un avviso di liquidazione occorre verificare soprattutto la corretta identificazione della sentenza, l'esattezza dell'importo, l'applicazione della tariffa e l'eventuale presenza di vizi che impediscano al destinatario di comprendere la pretesa tributaria.
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