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Sentenza

Sentenza del 14/03/2018 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Imposta di Registro sentenza - Avviso di liquidazione - Parte in causa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. L'avviso di liquidazione è stato ritenuto sufficientemente motivato e legittimo, poiché indicava gli elementi necessari per individuare la sentenza e l'imposta dovuta. La mera impugnabilità della sentenza non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro, né impone all'Amministrazione di attendere il passaggio in giudicato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza, verosimilmente sostenendo l'illegittimità dell'atto o l'insufficienza delle indicazioni in esso contenute. La decisione chiarisce che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a imposta di registro anche quando siano stati impugnati o siano ancora impugnabili. Poiché l'atto contestato era un avviso di liquidazione, e non un avviso di accertamento, era sufficiente che contenesse gli elementi essenziali per identificare l'obbligazione tributaria, quali la data e il numero della sentenza e l'importo richiesto. Inoltre, essendo i ricorrenti parti del processo cui la sentenza si riferisce, si presume che conoscessero l'atto giudiziario e il suo contenuto.

Norme richiamate

  • Art. 37 del Testo Unico dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili.

    La norma consente di registrare e assoggettare a imposta gli atti giudiziari anche prima che diventino definitivi. L'eventuale impugnazione dell'atto giudiziario non sospende automaticamente l'obbligo di registrazione e di pagamento dell'imposta.

Massime di principio

  • L'imposta di registro sugli atti giudiziari può essere richiesta anche quando la sentenza è stata impugnata o può ancora essere impugnata, salvo specifiche disposizioni sospensive.
  • Un avviso di liquidazione non deve necessariamente contenere una motivazione articolata come un avviso di accertamento: è sufficiente che permetta di individuare con chiarezza l'atto registrato, la base dell'obbligazione e l'importo richiesto.
  • Quando il contribuente è stato parte del processo, l'Amministrazione può fare affidamento sulla sua conoscenza della sentenza e dei relativi contenuti, purché l'avviso riporti gli elementi identificativi essenziali.
  • Per contestare efficacemente un avviso di liquidazione occorre verificare soprattutto la corretta identificazione della sentenza, l'esattezza dell'importo, l'applicazione della tariffa e l'eventuale presenza di vizi che impediscano al destinatario di comprendere la pretesa tributaria.

Testo integrale

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