Sentenza n. 15584/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a) del Provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 09 aprile 2026 del Ministero della Difesa - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla -OMISSIS-; b) della relazione inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non identificata nei suoi estremi dal Ministero della Difesa nel sopra citato provvedimento, e non nota nel suo intrinseco contenuto; c) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 09 aprile 2026 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico, con cui ha disposto integrale della documentazione richiesta dal Sig. -OMISSIS-e ha sostanzialmente rigettato l’opposizione da -OMISSIS-. ; d) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 gennaio 2026 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico, con cui ha disposto l’ostensione della documentazione richiesta dal Sig. -OMISSIS-; e per quanto occorrer possa: e) di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, precedente, annesso, connesso, consequenziale ancorché non conosciuto, e PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto di -OMISSIS-alla riservatezza e alla tutela dei propri interessi economici e commerciali con la conseguente declaratoria di illegittimità dell’accesso integrale riconosciuto al Sig. -OMISSIS-dal Ministero della Difesa Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V reparto – SM – Ufficio Relazioni con il Pubblico e dichiarazione del diritto all’ostensione esclusivamente parziale e oscurata degli atti richiesti con la suddetta istanza di accesso civico generalizzato nei limiti specificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego ministeriale del 9 aprile 2026 sull’istanza di riesame e atti del Comando Generale dei Carabinieri che disponevano l’ostensione di documenti relativi all’esecuzione dell’accordo quadro per il servizio di ristorazione collettiva 2024-2028 presso le mense della Legione Carabinieri Lombardia, per il periodo 1° settembre 2024-30 giugno 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, componenti del raggruppamento affidatario del servizio, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti che consentivano a un militare dell’Arma l’accesso civico generalizzato a verbali di accertamento di violazioni, contestazioni all’appaltatore, controdeduzioni, provvedimenti finali, istanze di disapplicazione delle penalità e decisioni su tali istanze. Con un unico motivo articolato hanno dedotto la violazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, dell’art. 35 d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione di proporzionalità e ragionevolezza. Hanno sostenuto che l’Amministrazione non avesse bilanciato concretamente la trasparenza con la tutela dei loro interessi economici e commerciali: la diffusione di contestazioni contrattuali, anche non fondate o non seguite da penalità, avrebbe danneggiato reputazione, immagine e affidabilità imprenditoriale, incidendo anche sulla partecipazione a future gare; le controdeduzioni e le istanze di disapplicazione avrebbero inoltre rivelato strategie legali e commerciali e know-how. Hanno contestato la motivazione per relationem, poiché la relazione del Comando richiamata dal Ministero non era allegata né identificata con precisione, e lamentato che fosse stata respinta anche la richiesta subordinata di accesso parziale e oscuramento. Il controinteressato ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti anteriori, l’inammissibilità per carenza di autonoma lesività e il tentativo di rimettere in discussione il giudicato formatosi sulla precedente sentenza di accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’eccezione di tardività relativa agli atti anteriori non impedisse l’esame delle censure, poiché il provvedimento ministeriale di riesame del 9 aprile 2026, impugnato tempestivamente, aveva ripercorso la vicenda e preso posizione sulle ragioni di opposizione; ha invece prescisso dalle ulteriori eccezioni preliminari, risultando il ricorso infondato nel merito. Ha respinto la censura di difetto di motivazione: il provvedimento ministeriale esponeva diffusamente le ragioni del diniego e riportava gli estratti significativi della relazione del Comando, rendendo comprensibili le valutazioni richiamate e condivise; inoltre, non risultava provato che la relazione non fosse stata resa disponibile a richiesta. Nel merito, ha applicato il criterio del bilanciamento concreto, documento per documento, già stabilito dalla precedente sentenza passata in giudicato: non è consentito escludere intere categorie documentali in ragione della materia trattata, ma occorre dimostrare un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali protetti dall’art. 5-bis. Le società avevano prospettato un danno reputazionale e competitivo in termini generici, riferendolo a categorie di atti, senza individuare informazioni specifiche né un nesso causale concreto; le vicende documentate riguardavano episodi circoscritti e ordinari della fase esecutiva, mentre le controdeduzioni erano giustificazioni difensive standard, non rivelatrici di processi produttivi, modelli organizzativi proprietari o strategie commerciali distintive. Non era quindi dimostrata la sussistenza di segreti commerciali o know-how, né giustificata la sottrazione integrale di controdeduzioni e istanze di disapplicazione. Il TAR ha ritenuto legittima anche la decisione di non procedere a oscuramenti selettivi generalizzati, essendo state comunque previste cautele per i dati personali e per le informazioni che, dopo un’analisi concreta caso per caso, potessero ledere gli interessi economici e commerciali, in particolare nei procedimenti di contestazione non conclusi con penalità. Ha condannato le due società, in solido, a rifondere le spese, liquidate in euro 1.500,00 ciascuno in favore del Ministero e del controinteressato, oltre accessori e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Ciò significa, dunque, che il legislatore rimette all’Amministrazione l’effettuazione di un’attività valutativa mediante la tecnica del bilanciamento caso per caso, tra interesse pubblico alla disclosure e tutela degli interessi-limite privati.
L’accesso civico generalizzato comporta una valutazione amministrativa di bilanciamento concreto tra l’interesse alla conoscenza e gli interessi privati protetti dalla legge.
art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013
Il potere-dovere dell’Amministrazione interpellata di svolgere una attività (valutativo-discrezionale) di bilanciamento degli interessi in conflitto in funzione della decisione di ostensione della documentazione, richiesta mediante accesso civico generalizzato, implica, per definizione, che non si possa “sottrarre all'accesso un’intera categoria di documenti in ragione dell’argomento a cui attengono”, dovendosi al contrario valutare, caso per caso, le ripercussioni negative dei singoli documenti sull’interesse(-limite) che si contrappone alla esigenza di conoscenza del loro contenuto da parte del titolare del diritto di accesso civico.
Il diniego, totale o parziale, è giustificato solo sulla base di un pregiudizio concreto a uno degli interessi tutelati, valutato in relazione ai singoli documenti o alle specifiche informazioni; non è legittima l’esclusione aprioristica di intere categorie documentali.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
Il Collegio ritiene che la tecnica redazionale scelta dall’Amministrazione sia adeguata e sufficiente alla integrazione di una motivazione contenente la esposizione dei “presupposti di fatto e (del)le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.”, come prescritto dall’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990.
La motivazione è sufficiente quando espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione all’istruttoria, anche mediante l’inserimento nel provvedimento di estratti significativi dell’atto istruttorio richiamato.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
La relazione dell’Arma CC, nella specie, viene menzionata (e ampiamente riportata) nel corpo del provvedimento di diniego del riesame e deve ritenersi, in assenza di prova “a contrario” a cura di parte ricorrente, che la relazione stessa fosse stata resa disponibile a semplice richiesta e che parte ricorrente non abbia ritenuto di inoltrare alcuna richiesta di esibizione del documento “de quo”.
La mancata allegazione contestuale dell’atto richiamato non determina di per sé un vizio quando il provvedimento ne riporta i passaggi rilevanti e, in assenza di prova contraria, l’atto risulti disponibile a richiesta dell’interessato.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la prima delle eccezioni preliminari sollevate (sulla irricevibilità parziale del ricorso per la sua tardiva notificazione rispetto ad alcuni degli atti impugnati) non preclude comunque l’esame del merito di tutti le censure svolte.
Nel rito in materia di accesso, la tardività rispetto ad alcuni atti non impedisce l’esame delle censure quando un distinto provvedimento di riesame, tempestivamente impugnato, si pronunci sull’intera vicenda e sulle ragioni di opposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso civico generalizzato, il pregiudizio agli interessi economici e commerciali deve essere concreto e specificamente riferito alle informazioni o ai documenti controversi; non è sufficiente una prospettazione astratta del danno reputazionale o competitivo collegata alla natura imprenditoriale dell’interessato.
- L’Amministrazione deve bilanciare caso per caso l’interesse alla trasparenza e gli interessi-limite tutelati dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013: non può sottrarre all’accesso un’intera categoria di documenti in ragione dell’argomento cui si riferisce.
- La richiesta di protezione di segreti commerciali o know-how deve individuare puntualmente i contenuti riservati e il pregiudizio derivante dalla loro divulgazione. Documenti relativi a contestazioni e vicende ordinarie dell’esecuzione contrattuale non sono, per ciò solo, espressione di know-how o di segreti commerciali.
- La motivazione per relationem può risultare sufficiente quando il provvedimento espone autonomamente le ragioni della decisione e riporta gli estratti significativi dell’atto richiamato; la mancata allegazione non comporta automaticamente illegittimità se l’atto è reso disponibile all’interessato a richiesta.
- L’accesso parziale o l’oscuramento selettivo presuppongono l’individuazione concreta delle informazioni da proteggere: non è dovuto un oscuramento generalizzato quando non sia dimostrato che i documenti contengano dati personali o specifiche informazioni commerciali riservate.
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