Cassazione Penale, Sentenza n. 35922/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse errato nel calcolo del termine per proporre appello, non tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 83 D.L. 18/2020 e successive modificazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ricostruito il termine: sentenza del tribunale 12/02/2020 con riserva di 90 giorni; motivazione depositata il 08/05/2020; termine ordinario di impugnazione 45 giorni decorrente dal deposito della motivazione. Applicando la sospensione prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020 e la proroga disposta dall'art. 36 D.L. 23/2020 (sospensione dal 9/03/2020 all'11/05/2020), la Corte ha calcolato che l'appello poteva essere proposto entro il 20/09/2020. Poiché l'appello era stato depositato il 18/09/2020, risultava tempestivo. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Palermo per la celebrazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (conv. L. 24/04/2020 n. 27)
"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per [...] per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione [...]"
La sospensione sospende il decorso dei termini per il compimento di atti processuali, inclusi i termini per il deposito della motivazione e, conseguentemente, i termini per proporre impugnazioni che decorrono da tale deposito.
art. 36, comma 1, D.L. n. 23 dell'8/04/2020 (conv. L. 5/06/2020 n. 40)
"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020"
La proroga ha esteso la durata della sospensione originariamente prevista dall'art. 83 fino all'11 maggio 2020, incidendo sul computo dei termini processuali.
art. 544, comma 3 e art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Queste disposizioni fissano le regole sul deposito della motivazione e sul termine ordinario di impugnazione (nel caso concreto il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello), da coordinare con eventuali sospensioni normative.
Massime di principio
- Quando la sentenza è resa con riserva, il termine d'impugnazione decorre dal deposito della motivazione, non dalla data della pronuncia.
- In presenza di provvedimenti di sospensione dei termini (es. norme emergenziali), occorre computare separatamente i giorni decorso effettivi e i giorni sospesi: il termine si "ferma" nel periodo di sospensione e riprende al suo termine.
- Verificare sempre eventuali proroghe o modifiche successive (es. art. 36 D.L. 23/2020) che possono estendere la durata della sospensione originaria.
- Se la corte di merito dichiara un'impugnazione tardiva senza aver tenuto conto delle sospensioni normative, il rimedio è il ricorso per cassazione: la Corte di Cassazione verifica il calcolo dei termini e può annullare la declaratoria di inammissibilità.
- Annotare e conservare le date operative (data pronuncia, data deposito motivazione, data di deposito dell'impugnazione) e documentare il calcolo dei termini per difendersi da contestazioni di tardività.
- La valutazione sulla tempestività è tecnica: il calcolo corretto può determinare l'annullamento senza rinvio della decisione che aveva escluso l'impugnazione.
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