Cassazione Penale, Sentenza n. 12217/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 25/05/2012 (irrevocabile 18/07/2012). Il Tribunale di Pavia aveva ritenuto sussistente la causa di revoca ai sensi dell'art.168 comma 1 n.1 cod.pen., avendo il ricorrente riportato una condanna divenuta irrevocabile il 06/02/2020 per fatti commessi il 21 e 30/03/2013 (pena anni 2 e mesi 6). La difesa ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: a) la prescrizione della pena della prima decisione sarebbe maturata prima del passaggio in giudicato della seconda e quindi la revoca sarebbe illegittima; b) il termine di decorrenza della prescrizione, ai fini dell'art.172 comma 5, dovrebbe essere fatto decorrere dalla commissione del fatto posteriore alla concessione della sospensione (marzo 2013) e non dal passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (febbraio 2020), posto che ancorare la prescrizione al giudicato renderebbe eseguibile una pena che ha perso la sua utilita rieducativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile per il verificarsi della condizione di revoca della sospensione condizionale, il dies a quo e il momento in cui la decisione che accerta la causa di revoca diviene definitiva (passaggio in giudicato). Il Collegio ha richiamato e applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite 2014 (Malorella) estendendolo alla fattispecie dell'art.168 comma 1 n.1 cod.pen., ritenendo che la commissione del nuovo reato è giuridicamente certa solo con la definitività della condanna. Pur riconoscendo l'eventuale problematica pratica dovuta all'intervallo temporale tra fatto e giudicato, la Corte ha ritenuto che ciò non impugna il principio di diritto applicabile e ha poi richiamato la possibilità di misure alternative all'esecuzione detentiva. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 comma 1 n.1 cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena è prevista quando, entro il periodo di prova decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, viene commesso un altro delitto che comporta pena detentiva. La Corte ha ritenuto applicabile la norma nel caso di specie.
art. 172 comma 5 cod. pen.
Il termine di prescrizione della pena divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio decorre dal momento in cui la decisione che accerta la causa della revoca diviene definitiva. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il nuovo reato.
Sezioni Unite, decisione 2014 (Malorella)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito, in tema di indulto, che la prescrizione decorre dalla irrevocabilità della sentenza che costituisce presupposto della revoca; principio esteso dal Collegio alla fattispecie della revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per un "nuovo" reato si fonda sulla commissione del delitto entro il periodo di prova decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; tuttavia la certezza giuridica della commissione si raggiunge solo con la definitività della condanna.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione della pena eseguibile per revoca, il dies a quo è il momento in cui la decisione che accerta la causa di revoca diventa definitiva (passaggio in giudicato), non la mera data di commissione materiale del nuovo reato.
- Eventuali lunghe dilazioni tra la commissione del fatto e la sua definizione in giudicato possono sollevare questioni di efficacia della risposta sanzionatoria e di utilità rieducativa, ma non modificano il principio di decorrenza della prescrizione stabilito dalla giurisprudenza consolidata e dalla lettura dell'art.172 comma 5.
- La doglianza che invoca contrasti con i principi costituzionali o con la finalita rieducativa della pena deve, per modificare il quadro normativo-giurisprudenziale, essere fondata su argomentazioni convincenti e possibilmente su precedenti delle Sezioni Unite; altrimenti resta la via delle misure alternative all'esecuzione per attenuare l'impatto della eseguibilita della pena.
- In casi analoghi il difensore può valutare: a) contestare la sussistenza del presupposto di revoca con elementi probatori sulla non commissione o natura del fatto; b) proporre ricorso e, parallelamente, chiedere misure alternative all'esecuzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, ecc.) quando la pena è divenuta eseguibile.
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