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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00312/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che, in parziale riforma del Tribunale, aveva assolto l'imputato da alcuni capi (capo 7 perche' il fatto non sussiste e capo 8 per non averlo commesso) e lo aveva condannato per i reati contestati ai capi 1), 2), 3), 4) e 5), riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena. All'imputato, assistente capo della Polizia penitenziaria, era contestata la partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico finalizzata a introdurre sostanze stupefacenti (e telefoni cellulari) dentro la casa di reclusione di San Cataldo dietro pagamento di somme. Il ricorso in Cassazione si fondava su tre motivi: (1) insufficiente e illogica motivazione circa la prova dell'adesione all'associazione e la qualificazione delle intercettazioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione delle condotte nei termini del comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990 (ipotesi di lieve entità) e del comma 6 dell'art. 74 DPR n. 309/1990; (3) nullità e vizio della perizia per presunta parzialità/incompatibilità del perito che aveva eseguito una precedente perizia annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato nei singoli motivi. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale, ritenendo corretta la ricostruzione della stabilità del vincolo associativo sulla base della reiterazione di condotte, dei rapporti intercorsi con la famiglia Zimbardo, dei pagamenti percepiti (tra 150 e 300 euro per consegna), della ripartizione dei ruoli e dell'utilizzo di telefoni introdotti illecitamente in carcere. Ha inoltre escluso la riqualificazione nelle ipotesi di lieve entità richiamate dalla difesa, ritenendo che gli elementi aggravanti (introduzione nello stabile penitenziario, stabilità del collegamento, modalità e mezzi) escludessero l'occasionalità e la lieve entità. Quanto alla perizia, la Corte ha ritenuto legittima la rinnovazione dell'incarico al medesimo perito dopo l'annullamento per vizi formali. Conseguentemente la sentenza di merito resta confermata nella parte favorevole all'accusa; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo che proponeva una diversa valutazione delle prove sia inammissibile e/o manifestamente infondato quando non affronta specificamente gli argomenti decisivi della sentenza impugnata

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato la norma ritenendo che la reiterazione di condotte, i rapporti organizzativi e la ripartizione dei ruoli possano dimostrare il vincolo associativo anche se il periodo osservato è limitato

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'ipotesi di lieve entità per alcuni delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la presenza di elementi aggravanti (introduzione nello stabilimento penitenziario, stabilità dei collegamenti, modalità e predisposizione di mezzi) escluda la riconducibilità all'ipotesi di lieve entità

  • art. 80, co. 1 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle circostanze aggravanti; la Corte segnala che, pur essendo compatibili in astratto con l'ipotesi di lieve entità, le circostanze aggravanti richiedono parametri compensativi forti per consentire la ricaduta nella lieve entità, che nel caso di specie non risultano presenti

  • art. 221 cod. proc. pen.

    Regole sull'avviso alle parti per l'esecuzione delle consulenze tecniche; la Corte ha ritenuto legittima la rinnovazione della perizia dopo che la precedente era stata annullata per mancato avviso

  • art. 222 cod. proc. pen.

    Prevede i casi di incompatibilità del perito; la Corte ha chiarito che l'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce di per sé causa di incompatibilità per nuovo incarico

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma sull'incompatibilità del giudice; citata per distinguere le cause di incompatibilità del giudice da quelle del perito e per escludere analogie che giustificherebbero ricusazioni del perito

Massime di principio

  • La partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche da una pluralità di indici (reiterazione delle condotte, rapporti costanti con altri sodali, ripartizione di ruoli, pagamenti) e non richiede necessariamente un lungo arco temporale: un sistema collaudato può emergere anche da un periodo di osservazione limitato
  • La commissione di reati 'fine' (cessioni, introduzione di droghe) non equivale automaticamente all'associazione, ma la ripetizione di reati in concorso e le modalità operative possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione associativa; spetta alla difesa la prova contraria per dimostrare la mancanza del vincolo
  • La qualificazione delle condotte nell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) va valutata nel complesso bilanciando quantità/qualità della sostanza con mezzi, modalità, contesto e potenziale offensivo: l'introduzione di stupefacente all'interno di un carcere e la presenza di un sistema corruttivo tendono ad escludere la lieve entità
  • Le contestazioni relative all'interpretazione di intercettazioni e linguaggio criptico sono, di norma, questioni di fatto rimesse al giudice di merito e difficilmente sovvertibili in Cassazione se la motivazione appare logica rispetto alle massime di esperienza
  • L'annullamento formale di una perizia (per esempio per mancato avviso alle parti) non impedisce che lo stesso perito venga nuovamente nominato; l'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce automaticamente causa di incompatibilità ai sensi delle norme sul perito

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