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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36570/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia nasce dalla riscossione di un buono postale fruttifero trentennale sottoscritto nel 1986, rispetto al quale la titolare aveva ricevuto un rimborso inferiore a quello che riteneva spettarle. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, limitatamente al periodo finale di maturazione degli interessi; in appello, però, la società emittente otteneva la riforma integrale della decisione e il rigetto della pretesa. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse considerato il contenuto del buono, il timbro apposto e la disciplina degli interessi per il terzo decennio; con il secondo deduceva errata qualificazione giuridica del rapporto e violazione di norme civilistiche e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il titolo e il relativo timbro avessero integrato l'accordo contrattuale e che dovessero applicarsi i tassi originariamente riportati per gli ultimi dieci anni; con il terzo lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la sentenza d'appello avesse accolto l'appello senza confrontarsi con la domanda subordinata già accolta in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo fossero sostanzialmente una riproposizione confusa di questioni di fatto e di diritto, non riconducibile nei limiti del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. né formulata con sufficiente precisione come censura di violazione di legge. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la doglianza non era fondata perché l'appello della società resistente aveva investito proprio il capo di decisione relativo alla domanda subordinata e il Tribunale aveva legittimamente riformato quel capo; eventuali errori di merito avrebbero dovuto essere veicolati, nei limiti consentiti, con una censura diversa e più specifica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatto discusso e decisivo

    Il vizio di legittimità è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per una miscela indistinta di fatti e questioni giuridiche.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge deve essere specifica e coerente; non può trasformarsi in una rivalutazione del merito o in una ricostruzione fattuale generica.

  • artt. 1321, 1322, 1326 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura contrattuale e l'accordo formatosi con l'emissione del buono; la Corte non entra nel merito di tale tesi perché reputa il motivo inammissibile.

  • art. 124 T.U. bancario

    Invocato per affermare obblighi informativi sul titolo; la Corte non ne sviluppa l'applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.

  • art. 116 c.p.c.

    La ricorrente ne deduce la violazione, ma la Corte osserva che la doglianza è formulata in modo promiscuo e non idoneo a sorreggere un valido motivo di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d'appello decide sull'appello effettivamente proposto avverso il capo di sentenza impugnato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve individuare un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito; non è ammissibile se si risolve in una rilettura complessiva del materiale istruttorio e in censure miste di fatto e diritto.
  • La censura di violazione di legge deve essere articolata in modo specifico e autosufficiente: non può limitarsi a contrapporre alla sentenza impugnata una diversa ricostruzione del rapporto o dei fatti, soprattutto quando la doglianza richiede una nuova valutazione del merito.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello decide sul capo di sentenza effettivamente devoluto con l'appello, anche se la riforma incide sulla pretesa che era stata accolta in primo grado.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice può compensare le spese in presenza di peculiarità della vicenda e deve dare atto, ricorrendone i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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