Sentenza del 18/03/2016 n. 5382 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - Accesso domiciliare non debitamente autorizzato - Inutilizzabilità dei documenti acquisti - Prove o fonti di prova che trovano nell'accesso una mera occasione - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno 2000, con maggiori IRPEG, IRAP e IVA. L'accertamento si fondava sia su documentazione extracontabile acquisita durante un accesso domiciliare eseguito in un immobile diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica, sia sulle movimentazioni di conti correnti intestati ai soci e all'amministratore. L'Amministrazione ha sostenuto che le operazioni bancarie fossero riferibili alla società e che l'illegittimità dell'accesso rendesse inutilizzabili soltanto i documenti acquisiti direttamente, senza travolgere le prove autonome o meramente occasionalmente collegate all'accesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sulla riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie dei soci e ha confermato che, una volta dimostrata anche per presunzioni la sostanziale riferibilità alla società dei conti intestati a soci o amministratori, spetta alla contribuente dimostrare l'estraneità di ciascuna operazione all'attività d'impresa. Inoltre, l'inutilizzabilità conseguente all'accesso domiciliare non autorizzato riguarda solo le prove per le quali l'accesso sia una condizione necessaria; restano utilizzabili le informazioni, le dichiarazioni e le verifiche bancarie che abbiano nell'accesso una mera occasione o siano autonome. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l'accesso medesimo costituisca una condizione necessaria e non quelle che trovano nell'accesso una mera occasione.
L'accesso domiciliare deve rispettare i limiti e le autorizzazioni previste; tuttavia, l'illegittimità dell'accesso non rende automaticamente inutilizzabili tutte le prove raccolte nel procedimento. Sono inutilizzabili solo quelle ottenute necessariamente grazie all'accesso illegittimo.
Art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disciplina degli accessi prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 è richiamata e applicata anche agli accertamenti sulle imposte dirette.
Art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le risultanze dei conti bancari possono essere utilizzate nell'accertamento fiscale. Per una società di capitali, ciò può riguardare anche conti formalmente intestati a soci, amministratori o altri soggetti collegati, quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, la loro sostanziale riferibilità alla società.
Art. 39, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente la rettifica del reddito d'impresa sulla base degli elementi presuntivi e documentali acquisiti dall'Amministrazione, nel rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ove richiesti.
Art. 270 c.c.
È richiamato dall'Amministrazione nel quadro delle censure relative al valore probatorio della documentazione e degli elementi acquisiti, ma la decisione si concentra principalmente sulla distinzione tra prove direttamente dipendenti dall'accesso illegittimo e prove autonome.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento quando consentono di desumere un fatto ignoto da fatti noti. In questo caso, la sostanziale riferibilità alla società dei conti dei soci può essere provata anche presuntivamente.
Art. 112 c.p.c.
È stato richiamato in relazione alla contestazione dell'eventuale formazione del giudicato esterno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per l'esistenza di precedenti sentenze passate in giudicato sulla legittimità dell'accesso.
Art. 115 c.p.c.
È stato richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze processuali; anche questa censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Un accesso domiciliare eseguito in un luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione è illegittimo e rende inutilizzabili i documenti la cui acquisizione dipende necessariamente da quell'accesso.
- L'illegittimità dell'accesso non invalida automaticamente l'intero accertamento: restano utilizzabili le prove autonome o solo occasionalmente collegate all'accesso, come dichiarazioni, informazioni di terzi e verifiche bancarie eseguibili anche altrove.
- I conti correnti intestati a soci o amministratori possono essere utilizzati per accertare il reddito della società se l'Amministrazione dimostra la loro sostanziale riferibilità all'impresa, anche mediante presunzioni.
- Dopo che è stata dimostrata la riferibilità dei conti alla società, spetta al contribuente giustificare analiticamente le singole movimentazioni e provare che siano estranee all'attività d'impresa.
- Il giudice tributario deve motivare in modo concreto e puntuale sulle ragioni per cui le movimentazioni bancarie siano o non siano riferibili alla società; una motivazione generica o apodittica può comportare la cassazione della sentenza.
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