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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33022/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di turbativa d'asta aggravata ex art. 416-bis cod. pen. (artt. 81, 110, 353, 416-bis cod. pen. richiamati). Il ricorrente contestava: (i) la carenza di motivazione e la mancata prova della "agevolazione mafiosa" e del "metodo mafioso", con riferimento alla mancanza di consapevolezza dell'esistenza del clan Parisi in Altamura alla data dell'asta e alla presunta erronea qualificazione oggettiva dell'aggravante; (ii) l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza della misura alla luce dell'assenza di rapporti duraturi con la criminalità organizzata, dell'eccezionale distanza temporale (oltre cinque anni) e dello stato di incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative all'erronea applicazione dell'aggravante mafiosa, ritenendo sussistenti i gravi indizi che dimostrano il sinallagma illecito fra i partecipi e l'utilizzo del metodo mafioso da parte degli intranei al clan Parisi, applicabile anche ai partecipi non affiliati quando conoscano o negligentemente ignorino l'impiego del metodo. Ha invece accolto le censure relative alle esigenze cautelari: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha considerato adeguatamente il lungo intervallo temporale dai fatti (oltre cinque anni) e ha formulato affermazioni apodittiche su presunti rapporti perduranti, non riscontrati, pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica del 7 febbraio 2024, disponendo l'immediata liberazione di Giuseppe Sette, se non detenuto per altra causa, e le comunicazioni di cancelleria ex art. 626 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante "metodo mafioso" e agevolazione)

    La Corte conferma che l'aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso può operare anche a carico di partecipi non appartenenti al sodalizio, quando abbiano conoscenza dell'impiego del metodo o lo ignorino per colpa; il profilo dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva ma si comunica al concorrente che è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (presunzione relativa di pericolosità nei reati associativi)

    La presunzione relativa di esigenze cautelari non è assoluta: va valutata in modo proporzionato e il tempo trascorso dai fatti, in assenza di condotte successive indicative di pericolosità, può far ritenere venute meno le esigenze cautelari. Deve essere motivatamente considerata e non elusa con affermazioni apodittiche.

  • art. 7 d.l. 152/1991 convertito (richiamato nella giurisprudenza e nel testo come riferimento storico all'aggravante), ora art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato per confermare l'orientamento normativo e giurisprudenziale sull'applicazione dell'aggravante anche a concorrenti non affiliati, quando sussistano gli elementi oggettivi del metodo mafioso e la conoscenza della finalità agevolatrice.

  • art. 59 cod. pen. (concetto di responsabilità personale e qualità soggettive)

    Richiamato dalla difesa in senso critico; la Corte non ha ritenuto fondata la censura secondo cui il Tribunale avrebbe esteso impropriamente elementi soggettivi da alcuni indagati all'intero gruppo senza adeguata motivazione.

  • art. 81, art. 110, art. 353 cod. pen.

    Articoli richiamati per la configurazione del concorso e delle specifiche condotte penalmente rilevanti (concorso di persone, norme integrative e qualificazioni del fatto). La sentenza utilizza tali riferimenti per inquadrare i reati contestati.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per le comunicazioni di cancelleria conseguenti alla decisione di annullamento e rilascio.

Massime di principio

  • L'aggravante per utilizzo del "metodo mafioso" può colpire anche soggetti non affiliati se essi hanno consapevolmente ricercato e usufruito della forza intimidatrice di soggetti mafiosi o l'hanno ignorata per colpa; va valutata sia nella sua dimensione oggettiva (modalità intimidatorie) sia in quella soggettiva (consapevolezza o colpa).
  • La prova della "agevolazione mafiosa" può essere costruita su indizi che mostrino un sinallagma illecito (pagamenti destinati al circuito mafioso, ripartizione di utilità, gestione 'protetta' delle aste) e su modalità operative che dimostrino l'efficacia intimidatoria degli attori mafiosi anche se le minacce non sono sempre espresso verbali evidenti.
  • In materia cautelare la presunzione di pericolosità connessa a reati aggravati da finalità mafiose è relativa: il giudice deve motivare specificamente la persistenza delle esigenze cautelari, tenendo conto del tempo intercorso e dell'assenza di condotte successive che testimonino pericolosità continuativa.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente la gravità del reato: il mantenimento della misura cautelare richiede elementi attuali e concreti di pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione, specialmente quando siano trascorsi anni dai fatti e non emergano rapporti continuativi con la criminalità organizzata.
  • Le affermazioni apodittiche circa rapporti "verosimilmente perduranti" con la criminalità organizzata sono insufficienti: il giudice deve indicare le fonti probatorie o i fatti concreti che giustifichino tale prognosi di pericolosità.

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