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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25038/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 07/11/2022 che aveva confermato la condanna in primo grado a 10 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 489 c.p. (falsa patente di guida senegalese) riqualificando l'imputazione e aumentando la pena per recidiva qualificata. Il ricorrente deduceva: a) nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello, per notifica telematica al difensore nonostante il rifiuto di tale modalità e senza tentare la notificazione al domicilio eletto; b) mancata prova del dolo richiesto dall'art. 489 c.p. e vizio di motivazione perché la sentenza non avrebbe risposto alle deduzioni difensive su questo punto; c) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni apodittiche sulla personalità criminale del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione della notifica la Corte ha ritenuto che si sia trattato, al massimo, di un'irritualità/nullità a regime intermedio sanabile se non tempestivamente eccepita; il difensore aveva comunque partecipato al giudizio d'appello tramite sostituto delegato e non aveva dedotto la nullità in sede di appello. La censura sulla mancata prova del dolo è stata dichiarata inammissibile perché inedita in cassazione (argomento non adeguatamente svolto in sede di appello). Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo: i giudici hanno motivato la mancata concessione sottolineando l'assenza di elementi positivi sulla personalità del ricorrente e l'insufficienza della sola incensuratezza. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen.

    Disciplina il reato relativo all'uso di documenti falsi; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito abbia fornito adeguati elementi per affermare la responsabilità con dolo.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (menzionato, poi abrogato e sostituito dal d.lgs. n.150/2022 e dall'art. 8-ter)

    La notificazione della citazione a mezzo consegna al difensore (ai sensi della disposizione menzionata) può integrare una nullità a regime intermedio; tale nullità è sanabile se non tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di appello.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla corretta notificazione del provvedimento di citazione in appello; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni non eccepite tempestivamente siano rilevabili nei termini stabiliti per le nullità intermedie.

  • art. 8-ter (disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022)

    Richiamata come nuova disciplina sostitutiva della precedente procedura di notificazione telematica; la sentenza sottolinea il contesto normativo evoluto ma decide secondo i principi di sanabilità delle nullità già delineati dalla giurisprudenza.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di deducibilità delle nullità; la Corte ha richiamato la necessità di tempestiva eccezione della nullità nel corso del giudizio di appello.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini per la rilevabilità delle nullità; la Corte ha confermato che le nullità intermedie devono essere dedotte nei termini indicati o si considerano sanate.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    La presenza di un sostituto difensore espressamente delegato ex art.102 è stata valorizzata come prova dell'esercizio effettivo della difesa, contribuendo a escludere l'esistenza di un danno difensivo derivante dalla contestata notifica.

  • Sez. U, n. 58120 del 22/6/2017 (Tuppi)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'irregolare utilizzazione della procedura di notificazione via difensore costituisce nullità a regime intermedio sanabile se non tempestivamente eccepita.

  • Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019 (D'Ano)

    Richiamata per il principio che le nullità verificatesi nella fase preliminare del giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso dello stesso e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.

  • Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021 (De Crescenzo)

    Giurisprudenza richiamata sul tema delle circostanze attenuanti generiche: la loro applicazione richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi.

Massime di principio

  • Le contestazioni relative alla nullità o all'irritualità della notifica nel procedimento d'appello devono essere eccepite tempestivamente nel corso dell'appello; se non vengono dedotte in quella sede possono essere considerate sanate e non sono normalmente riesaminabili in cassazione.
  • La semplice contestazione della modalità di notifica non è sufficiente a dichiarare inefficace l'intero procedimento se il difensore ha effettivamente esercitato la difesa (es. partecipando all'udienza tramite sostituto delegato): il giudizio valuta l'effettivo esercizio dei diritti di difesa.
  • Non è ammissibile in cassazione sollevare per la prima volta vizi di motivazione riferiti a profili di fatto o questioni non devolute o non dedotte in sede di appello; le censure devono essere coerenti e tempestive nelle fasi di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando mancano elementi positivi che valorizzino la personalità del reo; la mera incensuratezza non obbliga il giudice a riconoscere le attenuanti.
  • La prova del dolo, in reati come quello previsto dall'art. 489 c.p., deve essere discussa e contestata tempestivamente nel corso del giudizio di merito; osservazioni difensive sollevate per la prima volta in cassazione rischiano di essere inammissibili.

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