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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43253/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 06/04/2023 che, riformando in parte il giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati commessi tra gennaio e febbraio 2015 e, per le restanti condotte relative a fatti tra il 2015 e il 2016, li aveva condannati per furto aggravato (artt. 81 cpv., 110, 624, 625 n.5 c.p.) per essersi appropriati di denaro di due persone sordomute tramite accompagnamenti in agenzie postali, prelievi e ricariche di carte Postepay. I ricorrenti deducevano: nullità per violazione del contraddittorio e cattiva notifica (artt. 177-179 c.p.p.); carenza di prova e errata applicazione delle norme penali e dei criteri di valutazione della prova (artt. 110, 624, 625 n.5 c.p.; artt. 125, 192 c.p.p.); tardività della querela e quindi difetto della condizione di procedibilità (art. 124 c.p. evocando anche art. 345 c.p.p.); mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (art. 62-bis, artt. 132-133 c.p.; artt. 53 e ss. L. 24/11/1981 n. 689).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che molte censure riproponessero questioni di merito già decise in appello e quindi non suscettibili di sindacato in cassazione. Ha confermato la regolarità della notifica della citazione (domicilio eletto presso difensore e indicazione 'rinunciante a comparire'), ha ritenuto congrua la valutazione probatoria dei giudici di merito (anche in relazione all'aggravante dell'art. 625 n.5, valorizzando i trasferimenti di denaro verso Postepay intestate agli imputati e le dichiarazioni della persona offesa), ha condiviso che il termine per la querela decorse dalla conoscenza certa dei fatti da parte della vittima (28/01/2016) e che la querela del 23/02/2016 era quindi tempestiva. Quanto alla conversione in pena pecuniaria, ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che, avendo già riconosciuto le attenuanti equivalenti, ha comunque escluso la sostituzione per motivi legati alla modalità, reiterazione e partecipazione plurima del reato e alla vulnerabilità della vittima. Ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese di grado di legittimità a favore delle parti civili per genericità delle loro conclusioni.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv., 110, 624, 625 n.5 cod. pen.

    Accertata la sussistenza del reato di furto in concorso con l'aggravante dell'art. 625 n.5 (approfittamento dello stato di inferiorità o della condizione della vittima) sulla base di elementi oggettivi (transiti di denaro verso Postepay intestate agli imputati) e delle dichiarazioni della persona offesa, con ripartizione di ruoli e utilità economiche comuni.

  • artt. 177, 178, 179 cod. proc. pen.

    Le norme sulla nullità e sulle forme di notificazione sono state applicate per valutare la legittimità della notifica della citazione; la Corte ha ritenuto regolare la notifica effettuata presso il difensore domiciliatario e non ha ravvisato violazione del contraddittorio.

  • artt. 125 e 192 cod. proc. pen.

    Le norme sui criteri di valutazione della prova sono richiamate per spiegare i limiti del sindacato in Cassazione: non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti se la motivazione dei giudici di merito è logica e congrua.

  • art. 124 comma 1 cod. pen.

    Il termine di tre mesi per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza certa, da parte dell'offeso, della materialità e della dimensione soggettiva del reato; qui la Corte ha ritenuto che tale conoscenza sia sopraggiunta il 28/01/2016, rendendo tempestiva la querela del 23/02/2016.

  • art. 62-bis, artt. 132-133 cod. pen.

    I principi relativi alle circostanze attenuanti e ai criteri per la determinazione della pena sono stati applicati per valutare l'equivalenza delle attenuanti con l'aggravante e per motivare la misura della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito.

  • artt. 53 e 58 L. 24/11/1981 n. 689

    La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e le misure sostitutive sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare adeguatamente con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che il diniego alla conversione fosse debitamente motivato in relazione alla natura e modalità dei fatti e alla personalità degli imputati.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamata la modalità di trattazione con contraddittorio scritto prevista dalla normativa emergenziale/procedurale; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione piena degli elementi di fatto: le doglianze che sostanzialmente ripropongono questioni di merito già decise in appello sono inammissibili.
  • La notificazione effettuata presso il difensore eletto come domicilio è valida e l'indicazione formale di 'rinuncia a comparire' in sentenza attesta la regolarità della notifica; le eccezioni tardive sulla notifica devono essere fondate su elementi processuali concreti.
  • Il termine di tre mesi per la querela decorre dalla conoscenza certa (oggettiva) del fatto e della sua dimensione soggettiva: la querela presentata dopo tale momento è tempestiva anche se i fatti sono anteriori.
  • Per dimostrare aggravanti basate sullo sfruttamento della vulnerabilità della vittima (art. 625 n.5 c.p.) è utile produrre elementi oggettivi (es. trasferimenti di denaro verso carte intestate agli imputati) unitamente a dichiarazioni coerenti della persona offesa.
  • La conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria o altre misure sostitutive è discrezionale e richiede motivazione specifica in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.; la mera invocazione delle attenuanti non obbliga il giudice alla conversione.
  • Le parti civili devono contribuire concretamente nel giudizio di legittimità con deduzioni specifiche per ottenere la rifusione delle spese di questo grado; meri atti generici di vittoria non sono sufficienti.

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