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Sentenza

Sentenza n. 351/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza – al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, n. 1861 del 2024.

Giustizia amministrativa202501339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Sicilia n. 1861 del 2024 relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I difensori antistatari hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 1861 del 2024, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite in loro favore. Hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza, la sua definitività e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Hanno chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, nonché interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento e la condanna alle spese del nuovo giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché diretto all’esecuzione di un capo di sentenza passato in giudicato relativo a un autonomo obbligo pecuniario, tutelabile mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Il TAR ha tuttavia rilevato che la sentenza ottemperanda aveva già previsto modalità e strumenti per la propria esecuzione, sicché il nuovo giudizio non era strettamente necessario; tale circostanza ha inciso soltanto sulla regolazione delle spese. Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto in parte: l’Amministrazione è stata condannata a pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le spese di lite liquidate e distratte nel titolo esecutivo, senza ulteriori accessori non previsti dal titolo. In caso di ulteriore inerzia, è stata disposta la nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, con facoltà di delega, previa istanza di parte. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza e senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sono state integralmente compensate le spese del giudizio di ottemperanza, in ragione della peculiarità della vicenda e della non stretta necessità del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un capo autonomo di una sentenza passata in giudicato che impone all’Amministrazione un obbligo pecuniario.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di procedere agli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato ritenuto applicabile analogicamente al commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore.

Massime di principio

  • Un capo autonomo di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite costituisce un obbligo pecuniario suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
  • Quando risultano notificazione della sentenza, definitività del titolo e decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento da parte della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione inadempiente di pagare le somme dovute entro un termine assegnato e disporre, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto del titolo esecutivo: non possono essere riconosciuti ulteriori interessi, rivalutazione o altri accessori non previsti dalla sentenza da eseguire.
  • La circostanza che il titolo giudiziale abbia già predisposto strumenti e modalità di esecuzione non esclude l’ammissibilità di un successivo giudizio di ottemperanza, ma può giustificare la compensazione delle spese per la non stretta necessità della nuova iniziativa processuale.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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