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Sentenza

Sentenza n. 10596/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2021; - dell’Avviso per la selezione dei Contratti di filiera, adottato dal Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica, con provvedimento del 21 luglio 2022; - del verbale della Commissione di valutazione del 28 giugno 2023 acquisito con protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 e relative schede di valutazione, recante la graduatoria dei Programmi presentati a valere sull'Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, nella parte in cui attribuisce alla Filiera Lattegra il punteggio di 78,94 punti, collocando la medesima al 249° posto in graduatoria; - del Decreto Direttoriale prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica, di approvazione della graduatoria provvisoria, allegata al decreto stesso e parte integrante del medesimo, relativa ai Programmi presentati dai ricorrenti a valere sull''Avviso prot. n.182458 del 22 aprile 2022; - della “circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di contratto di Filiera di cui all'art. 10 dell''Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022” a firma del Dirigente del Ministero dell''agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste datata 27 settembre 2023”; - del Decreto Ministeriale prot. n. 0621652 del 5 dicembre 2022 di nomina dei membri della Commissione di valutazione dei progetti presentati dai proponenti, allo stato richiesto all'Amministrazione, ma da quest''ultima non ancora messo a disposizione; - del verbale della Commissione del 19 ottobre 2023, protocollo n. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei Programmi presentati a valere sull'Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, allo stato richiesto all'Amministrazione, ma da quest'ultima non ancora messo a disposizione; - del Decreto Direttoriale datato 15 novembre 2023, prot. int. n. 0633056, pubblicato sul sito del Ministero in data 12 gennaio 2024, di approvazione della graduatoria definitiva relativa ai Programmi presentati a valere sull'Avviso prot. n.182458 del 22 aprile 2022. - di ogni altro atto connesso, collegato o consequenziale, anche a oggi non noto, comprese richieste di invio della Proposta Definitiva di Contratto di filiera rivolte dalla Direzione Generale del Ministero ai Soggetti proponenti finanziabili, ove formate nelle more della presentazione del ricorso e ogni atto successivo.

Giustizia amministrativa202400639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della procedura per la selezione dei Contratti di filiera, con attribuzione di 78,94 punti e collocazione della filiera in posizione non immediatamente finanziabile, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ricorrente aveva partecipato alla procedura ministeriale per l'accesso ai Contratti di filiera e ai relativi benefici economici. Contestava la propria collocazione in graduatoria, sostenendo che la lex specialis avesse illegittimamente escluso uno degli ambiti di valutazione previsti dalla fonte primaria e che tale scelta fosse stata adottata da un organo incompetente, anziché dal Ministro. Deduceva inoltre difetto di motivazione e illogicità della lex specialis; erronea attribuzione dei punteggi, assumendo che spettassero ulteriori 7,31 punti; insufficiente motivazione del punteggio numerico; violazione delle regole sull'esame delle istanze di riesame e vizi di istruttoria, errore nei presupposti, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà; illegittimità della circolare del 27 settembre 2023 per avere introdotto una nuova fase procedimentale e una graduatoria definitiva non previste dalla disciplina superiore; illegittimità della nomina della Commissione per carenza di criteri predeterminati o di motivazione; illegittimità della graduatoria definitiva e del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, nella parte in cui avrebbe precluso ai soggetti non immediatamente finanziabili la prosecuzione della procedura. Nel corso del giudizio, dopo un'ordinanza istruttoria, la Commissione ha riesaminato la domanda, confermando la valutazione originaria. Successivamente, a seguito dello scorrimento della graduatoria e dell'ampliamento delle risorse, l'impresa ha sottoscritto e trasmesso all'Amministrazione il Contratto di filiera, ottenendo il beneficio economico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure demolitorie e quelle relative all'attribuzione del punteggio. Ha ritenuto che la sottoscrizione del Contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico avessero integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno qualsiasi utilità concreta e ulteriore conseguibile mediante l'annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni e del comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa originaria, con conseguimento del bene della vita e venir meno di ogni utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio.

  • art. 66, comma 2, l. 289/2002

    Invocato dalla ricorrente quale fonte primaria della disciplina della selezione e degli ambiti di valutazione; la sentenza non ne esamina il merito a causa della cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 l. 241/1990

    Invocato in relazione alla disciplina dei criteri per la concessione di sovvenzioni e benefici; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato con riguardo all'obbligo di motivazione degli atti e alla contestata sufficienza del punteggio numerico; la sentenza non decide la relativa questione.

  • art. 9, comma 17, D.M. 22 dicembre 2021

    Invocato in relazione alle modalità di riesame e alla formazione della graduatoria; la relativa censura è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
  • Il conseguimento del bene della vita cui aspirava il ricorrente rende inutile la prosecuzione del processo quando dall'eventuale annullamento degli atti impugnati non possa derivare alcuna ulteriore utilità concreta e attuale.
  • La sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico integrano, in una procedura di finanziamento pubblico, un soddisfacimento sostanziale idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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