Cassazione Penale, Ordinanza n. 02510/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi non specifici e non confrontati con gli elementi decisivi posti a base della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva condannato in relazione a un reato in materia di armi. Nel ricorso ha dedotto due censure: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata: quanto all'art. 131-bis, la Corte d'appello aveva valorizzato due precedenti condanne in materia di armi, ritenendo il comportamento abituale e quindi ostativo al beneficio; quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva attribuito rilievo a diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, con un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando dagli atti emergano elementi che consentano di escludere la non abitualità della condotta; nel caso concreto, due condanne in materia di armi sono state considerate indice di abitualità preclusivo.
art. 133 c.p.
Gli elementi indicati dalla norma costituiscono il parametro del giudizio sulle attenuanti generiche; la motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto degli elementi ritenuti preponderanti.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle valorizzando i precedenti penali e altri elementi ostativi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in censure generiche o meramente assertive.
- La particolare tenuità del fatto è preclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi di abitualità della condotta, ricavabili anche da precedenti specifici, che rendono incompatibile il beneficio.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche appartiene al merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non per una diversa valutazione del peso dei precedenti penali.
- La presenza di precedenti penali, specie se rilevanti per reati omogenei o sintomatici della personalità del reo, può legittimamente fondare il diniego sia del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p. sia delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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