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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19193 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori redditi per l'anno 2003 sulla base di incrementi patrimoniali, in particolare l'acquisto di quote della società S. s.a.s. per Euro 567.000 e, successivamente, l'acquisto di un fabbricato per Euro 200.000. Il contribuente sosteneva che il prezzo delle quote non fosse stato effettivamente pagato, producendo ricognizioni di debito e una successiva remissione del debito, e che l'acquisto dell'immobile fosse stato finanziato integralmente mediante mutuo. Contestava inoltre l'omessa considerazione di un reddito da partecipazione e la valutazione della quietanza come prova del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso. Ha ritenuto che la quietanza contenuta nell'atto di acquisto delle quote costituisse un elemento presuntivo idoneo a fondare l'accertamento sintetico e che le successive ricognizioni di debito e remissione, intervenute dopo il questionario dell'Agenzia e dopo l'avviso di accertamento, non costituissero prova contraria sufficiente, anche considerando i rapporti familiari tra le parti. Ha invece accolto il terzo motivo, relativo al mutuo. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio, affinché il giudice ricalcoli il reddito considerando che il mutuo non elimina la capacità contributiva, ma la diluisce: dal costo dell'immobile deve essere detratto il capitale mutuato, mentre devono essere aggiunti, per ciascuna annualità, i ratei di mutuo maturati e versati. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6

    In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicchè deve essere detratto dalla spesa accertata il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati.

    L'acquisto di beni o l'effettuazione di spese rilevanti può costituire presunzione di un reddito maggiore. Il contribuente può fornire prova contraria dimostrando l'origine non reddituale delle somme. In caso di mutuo, il capitale finanziato non rappresenta reddito prodotto, ma le rate effettivamente sostenute possono incidere sulla capacità contributiva dei singoli anni.

  • Codice civile, art. 2727

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    L'Ufficio può risalire dalla spesa o dall'incremento patrimoniale noto all'esistenza di un reddito non dichiarato. Una volta operata la presunzione semplice, spetta al contribuente dimostrare concretamente che la spesa non è stata sostenuta con redditi imponibili o che il fatto presuntivo non corrisponde alla realtà.

  • Codice civile, artt. 1414 e 1417

    La simulazione deve essere dimostrata attraverso elementi probatori idonei. Nel caso concreto, le ricognizioni di debito e la remissione successiva non sono state ritenute sufficienti a superare la quietanza di pagamento contenuta nell'atto pubblico, anche per la loro tardività e per il rapporto familiare tra le parti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione complessiva del giudice comporta implicitamente il rigetto della domanda o dell'eccezione non espressamente esaminata.

  • L. n. 383 del 2001, art. 4

    La norma è stata richiamata dal contribuente per sostenere che il reddito da partecipazione era stato fiscalmente ridotto mediante una variazione in diminuzione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto implicitamente respinta tale doglianza dalla decisione regionale che aveva confermato integralmente l'accertamento.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, una spesa patrimoniale documentata, soprattutto se risultante da un atto pubblico con quietanza, può costituire presunzione di disponibilità di reddito e trasferire sul contribuente l'onere di una prova contraria concreta e coerente.
  • Per dimostrare che un pagamento apparentemente effettuato non è realmente avvenuto, non è sufficiente produrre documenti formati dopo l'avvio del controllo fiscale o dopo l'accertamento, soprattutto se tali documenti provengono da soggetti legati da rapporti familiari e risultano funzionali a escludere la capacità contributiva.
  • Una ricognizione di debito o una successiva remissione possono avere valore probatorio, ma la loro efficacia deve essere valutata insieme alla data di formazione, alla provenienza, ai rapporti tra le parti e alla coerenza con l'atto originario.
  • Il mutuo destinato all'acquisto di un bene non va trattato né come irrilevante né come prova definitiva dell'assenza di capacità contributiva: il capitale finanziato va sottratto dalla spesa considerata, mentre le rate effettivamente maturate e pagate possono essere imputate alle annualità di riferimento.
  • La prova contraria nell'accertamento sintetico deve collegare analiticamente ogni spesa alla relativa fonte di finanziamento non reddituale, con documentazione tempestiva, tracciabile e compatibile con le date degli acquisti e dei pagamenti.
  • Una pronuncia può rigettare implicitamente un'eccezione anche senza esaminarla separatamente, quando la motivazione e il dispositivo mostrano chiaramente che il giudice ha confermato integralmente la pretesa fiscale.

Testo integrale

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