Cassazione Penale, Sentenza n. 47677/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del Tribunale di Milano che, pur restituendo alla ricorrente una parte delle somme sequestrate (euro 1.402,95), aveva applicato i limiti di impignorabilità ex art.545 cod. proc. civ. soltanto con riferimento agli accrediti anteriori alla data del sequestro, escludendo gli emolumenti, i ratei pensionistici e il TFR accreditati contestualmente o successivamente al sequestro. La ricorrente deduce la violazione del comma 8 dell'art.545 cod. proc. civ. e sostiene di aver prodotto l'estratto conto annuale (documento 26) che attestava la natura e la provenienza degli accrediti, ritenendo erronea la valutazione del giudice di genericità dell'istanza e la richiesta di perizia contabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) secondo cui i limiti di pignorabilità previsti dall'art.545 cod. proc. civ. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, previa attestazione della causale dei versamenti e l'imputabilità certa degli importi a tali titoli. La Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale di Milano che aveva escluso dalla protezione gli accrediti avvenuti alla data o dopo il sequestro, nonostante la documentazione prodotta in appello che consentiva di individuare la causale e gli importi. Inoltre, essendo intervenuta nel frattempo una modifica normativa (D.L. 9.8.2022 n.115, art.21 bis, convertito nella L.21.9.2022 n.142) più favorevole, la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati (art.324, comma 5 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 545 cod. proc. civ.
comma 8 e commi 3, 4, 5 e 7
La disciplina dei limiti di pignorabilità per emolumenti e pensioni si applica anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la rilevanza del momento dell'accredito incide solo sulla misura della tutela (diversa graduazione dei limiti), non esclude l'applicabilità della protezione quando la causale dei versamenti sia attestata
Sezioni Unite, sentenza n. 38068/2021 e altre pronunce di legittimità
Sez. U. n. 38068 del 07/09/2021; Sez. U. n. 26252 del 24/02/2022 (Rv. 283245); Sez. 6 n. 13422 del 13/03/2019 (Feriozzi); Sez. 6 n. 8822 del 08/01/2020 (Iannuzzo, Rv. 278560)
La giurisprudenza di legittimità afferma che i limiti di pignorabilità ex art.545 c.p.c. si estendono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca solo se sia stata documentata la causale dei versamenti e gli importi siano imputabili con certezza ai crediti qualificati; la mancata allegazione rende inoperativa la tutela
Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (coord. con L. 21/09/2022, n.142), art. 21-bis
art. 21-bis (modifica del comma 7 dell'art. 545 c.p.c.)
Ius superveniens che ha introdotto una soglia minima di impignorabilità più favorevole; la Corte ha ritenuto applicabile la norma più favorevole e ne ha disposto l'adeguamento nel nuovo giudizio
Massime di principio
- I limiti di impignorabilità previsti dall'art.545 c.p.c. per stipendi, pensioni e indennità si applicano anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, purché sia attestata la causale dei versamenti e gli importi siano imputabili con certezza ai crediti protetti
- Il momento dell'accredito (anteriore, contestuale o successivo al sequestro) non esclude la protezione: incide solo sulla misura della quota impignorabile, secondo la graduazione prevista dai commi dell'art.545
- L'onere di allegazione grava sul soggetto interessato: è necessario produrre documentazione (estratti conto, buste paga, certificazioni previdenziali) idonea a dimostrare la natura e la provenienza degli accrediti; se la documentazione è chiara, il giudice non può dichiarare genericità dell'istanza
- Se la documentazione non consente di imputare con certezza gli importi ai crediti protetti, il giudice può richiedere ulteriori accertamenti (perizia contabile) prima di pronunciarsi
- Se, nel corso del procedimento, interviene una norma più favorevole (ius superveniens), il giudice di legittimità applicherà il principio più favorevole e, se necessario, disporrà il rinvio per nuovo giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47509/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →