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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47677/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del Tribunale di Milano che, pur restituendo alla ricorrente una parte delle somme sequestrate (euro 1.402,95), aveva applicato i limiti di impignorabilità ex art.545 cod. proc. civ. soltanto con riferimento agli accrediti anteriori alla data del sequestro, escludendo gli emolumenti, i ratei pensionistici e il TFR accreditati contestualmente o successivamente al sequestro. La ricorrente deduce la violazione del comma 8 dell'art.545 cod. proc. civ. e sostiene di aver prodotto l'estratto conto annuale (documento 26) che attestava la natura e la provenienza degli accrediti, ritenendo erronea la valutazione del giudice di genericità dell'istanza e la richiesta di perizia contabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) secondo cui i limiti di pignorabilità previsti dall'art.545 cod. proc. civ. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, previa attestazione della causale dei versamenti e l'imputabilità certa degli importi a tali titoli. La Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale di Milano che aveva escluso dalla protezione gli accrediti avvenuti alla data o dopo il sequestro, nonostante la documentazione prodotta in appello che consentiva di individuare la causale e gli importi. Inoltre, essendo intervenuta nel frattempo una modifica normativa (D.L. 9.8.2022 n.115, art.21 bis, convertito nella L.21.9.2022 n.142) più favorevole, la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati (art.324, comma 5 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 545 cod. proc. civ.

    comma 8 e commi 3, 4, 5 e 7

    La disciplina dei limiti di pignorabilità per emolumenti e pensioni si applica anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la rilevanza del momento dell'accredito incide solo sulla misura della tutela (diversa graduazione dei limiti), non esclude l'applicabilità della protezione quando la causale dei versamenti sia attestata

  • Sezioni Unite, sentenza n. 38068/2021 e altre pronunce di legittimità

    Sez. U. n. 38068 del 07/09/2021; Sez. U. n. 26252 del 24/02/2022 (Rv. 283245); Sez. 6 n. 13422 del 13/03/2019 (Feriozzi); Sez. 6 n. 8822 del 08/01/2020 (Iannuzzo, Rv. 278560)

    La giurisprudenza di legittimità afferma che i limiti di pignorabilità ex art.545 c.p.c. si estendono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca solo se sia stata documentata la causale dei versamenti e gli importi siano imputabili con certezza ai crediti qualificati; la mancata allegazione rende inoperativa la tutela

  • Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (coord. con L. 21/09/2022, n.142), art. 21-bis

    art. 21-bis (modifica del comma 7 dell'art. 545 c.p.c.)

    Ius superveniens che ha introdotto una soglia minima di impignorabilità più favorevole; la Corte ha ritenuto applicabile la norma più favorevole e ne ha disposto l'adeguamento nel nuovo giudizio

Massime di principio

  • I limiti di impignorabilità previsti dall'art.545 c.p.c. per stipendi, pensioni e indennità si applicano anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, purché sia attestata la causale dei versamenti e gli importi siano imputabili con certezza ai crediti protetti
  • Il momento dell'accredito (anteriore, contestuale o successivo al sequestro) non esclude la protezione: incide solo sulla misura della quota impignorabile, secondo la graduazione prevista dai commi dell'art.545
  • L'onere di allegazione grava sul soggetto interessato: è necessario produrre documentazione (estratti conto, buste paga, certificazioni previdenziali) idonea a dimostrare la natura e la provenienza degli accrediti; se la documentazione è chiara, il giudice non può dichiarare genericità dell'istanza
  • Se la documentazione non consente di imputare con certezza gli importi ai crediti protetti, il giudice può richiedere ulteriori accertamenti (perizia contabile) prima di pronunciarsi
  • Se, nel corso del procedimento, interviene una norma più favorevole (ius superveniens), il giudice di legittimità applicherà il principio più favorevole e, se necessario, disporrà il rinvio per nuovo giudizio

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