Cassazione Penale, Ordinanza n. 28734/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in secondo grado alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture sarebbe stato erroneo; (2) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove, senza individuare specifici travisamenti processuali; quanto al secondo, osserva che il termine di prescrizione per il reato contestato è di otto anni, aumentati di due per l'interruzione, e che alle date di consumazione indicate non era ancora decorso il termine decennale complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, mentre il secondo è stato qualificato manifestamente infondato poiché la prescrizione non era maturata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 74/2000
È il reato contestato; la Corte lo considera punito con un termine base di prescrizione di otto anni, aumentabile di ulteriori due anni per effetto dell'interruzione, secondo il richiamo all'art. 17, comma 1-bis, del medesimo decreto.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
È richiamato per stabilire che, per il reato di cui all'art. 8, il tempo necessario a prescrivere è pari ad otto anni, con aumento di due anni per l'interruzione.
art. 606 c.p.p.
È la norma di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte afferma che il motivo sul travisamento della prova è inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: il travisamento della prova deve essere dedotto in modo specifico, individuando puntualmente l'errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito.
- La mera sintesi alternativa di dichiarazioni testimoniali o di altri elementi probatori non integra travisamento della prova se, in sostanza, il ricorrente mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze di merito.
- La prescrizione va verificata applicando il termine base previsto per il reato e l'eventuale aumento per interruzione e/o sospensione; se alla data della decisione non è decorso il termine complessivo, la doglianza è infondata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, può seguire la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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