Cassazione Civile, Ordinanza n. 10565/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'istanza del dipendente volta a ottenere l'inserimento nel fascicolo personale di titoli di studio universitari conseguiti presso un'università estera/vaticana e il loro riconoscimento "ad ogni effetto di legge". Il dipendente sosteneva l'equipollenza di tali titoli a quelli universitari italiani e impugnava anche gli atti ministeriali che avevano escluso il riconoscimento richiesto e indicato quale autorità competente al riconoscimento l'università. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto, sostanzialmente, la contestazione di un atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, finalizzata a far valere i titoli ai fini dell'inquadramento e della ricostruzione di carriera, e quindi ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato la violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e l'erroneità della declinatoria di giurisdizione, sostenendo che l'azione era diretta all'annullamento di atti amministrativi autonomamente lesivi e che, al momento della richiesta originaria, il rapporto era ancora disciplinato dal diritto pubblico. Ha inoltre riproposto argomentazioni di merito per sostenere che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto respingere l'appello dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la decisione del Consiglio di Stato, ritenendo corretta l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Ha ribadito che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola forma della domanda, e che nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato la giurisdizione ordinaria è la regola. Poiché la pretesa era sostanzialmente diretta a ottenere che il datore di lavoro pubblico valutasse i titoli di studio nella gestione del rapporto, anche ai fini di inquadramento e carriera, la questione rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per soli motivi inerenti alla giurisdizione
art. 110 cod. proc. amm.
richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo per motivi di giurisdizione
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative alla costituzione e cessazione del rapporto, con potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
individua le pubbliche amministrazioni cui si applica il regime di giurisdizione richiamato dall'art. 63
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
L. 24.12.12 n. 228
richiamata quale legge modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da individuarsi soprattutto attraverso la causa petendi e la natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, non dalla sola formula della domanda.
- Nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato la giurisdizione del giudice ordinario è la regola; quella del giudice amministrativo è eccezionale e non può fondarsi sulla mera impugnazione formale di un atto amministrativo.
- Quando la pretesa del dipendente pubblico è sostanzialmente diretta a far valere effetti sul rapporto di lavoro, sull'inquadramento o sulla carriera, la controversia appartiene al giudice ordinario anche se viene chiesto l'annullamento di un provvedimento amministrativo.
- Il giudice ordinario, nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi ove essi incidano su diritti soggettivi dedotti in giudizio.
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