Corte di giustizia, Sentenza C-451/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 luglio 2019. — Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. contro DAF TRUCKS N.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítélőtábla. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Domanda di risarcimento del danno causato da un’intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. — Causa C-451/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nelle cause risarcitorie da cartello, la competenza speciale ex articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 può radicarsi nel luogo del mercato interessato, ove il danno si concretizza come sovrapprezzo pagato. La mancanza di rapporti contrattuali diretti tra vittima e produttore convenuto non impedisce tale criterio di collegamento. La soluzione valorizza prossimità, prevedibilità e coerenza con il regolamento Roma II.
Competenza giurisdizionale nelle azioni di risarcimento danni da cartello: il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" coincide con il mercato interessato ove i prezzi sono stati falsati.
La questione giuridica
Se, in un’azione di risarcimento danni per violazione dell’articolo 101 TFUE consistente in un cartello sui prezzi degli autocarri, il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 possa essere individuato nel luogo in cui la vittima sostiene di aver subito il sovrapprezzo, anche quando la vittima non ha rapporti contrattuali diretti con il produttore convenuto e il mercato interessato si trova nello Stato membro del giudice adito.
Principio di diritto
Nelle azioni di risarcimento del danno da cartello ai sensi dell’articolo 101 TFUE, il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" ex articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 è, quando il mercato interessato si trova nello Stato membro del giudice adito, il luogo di tale mercato, cioè quello in cui i prezzi sono stati falsati e si è concretizzato il danno diretto subito dalla vittima; ciò vale anche se l’azione è proposta contro un solo partecipante all’intesa con cui la vittima non aveva rapporti contrattuali diretti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo
- Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), articolo 6, paragrafo 3, lettera a)
Competenza giurisdizionale nelle azioni di risarcimento danni da cartello
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győr, Ungheria), riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in una controversia di risarcimento danni per un’intesa nel settore degli autocarri, accertata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
Fatti e procedimento principale
La Tibor-Trans, società ungherese di trasporto, ha agito contro DAF Trucks NV per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito a causa di prezzi artificialmente elevati degli autocarri derivanti da un cartello. La società non aveva acquistato direttamente dalla convenuta, ma tramite concessionari e operazioni di leasing finanziario concluse in Ungheria. Il giudice di primo grado aveva negato la competenza dei giudici ungheresi, privilegiando il luogo dell’evento generatore del danno, identificato con il luogo delle riunioni collusive.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se, ai fini dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" possa coincidere con il luogo in cui la vittima sostiene di aver subito il pregiudizio, anche quando:
- l’azione è proposta contro un solo partecipante al cartello;
- la vittima non aveva rapporti contrattuali diretti con tale impresa;
- non risulta che riunioni collusive si siano svolte nello Stato membro del giudice adito;
- gli acquisti sono stati effettuati nel mercato nazionale, tramite intermediari.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quale regola generale del foro del domicilio del convenuto;
- l’articolo 7, punto 2, dello stesso regolamento, quale foro speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi;
- l’articolo 1, paragrafo 1, sul campo di applicazione in materia civile e commerciale;
- l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, come base sostanziale della violazione antitrust;
- l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Roma II, richiamato per la coerenza tra competenza e legge applicabile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato in continuità con la giurisprudenza resa sull’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles e sulle norme corrispondenti del regolamento n. 44/2001. Ribadisce inoltre che la nozione di "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" comprende sia il luogo dell’evento generatore sia quello in cui il danno si concretizza.
Nel caso di specie, la domanda riguardava il solo luogo di concretizzazione del danno. La Corte distingue tra:
- un danno iniziale, che deriva direttamente dall’infrazione;
- conseguenze economiche meramente indirette o successive, che non bastano a fondare la competenza.
Nel contesto di un cartello sui prezzi degli autocarri, il sovrapprezzo pagato dall’acquirente finale costituisce un danno diretto e immediato, non una mera conseguenza indiretta del danno subito da altri soggetti a monte della catena distributiva. Se il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trova nello Stato membro del giudice adito, il luogo di concretizzazione del danno coincide con tale Stato membro, perché è lì che i prezzi sono stati falsati.
La Corte sottolinea che questa soluzione risponde agli obiettivi di prossimità e prevedibilità della competenza: i giudici del mercato interessato sono i meglio collocati per conoscere della controversia e l’impresa che partecipa a un cartello può ragionevolmente prevedere di essere convenuta nel luogo in cui la sua condotta ha alterato la concorrenza. La Corte richiama anche la coerenza con il regolamento Roma II, il cui articolo 6, paragrafo 3, lettera a), collega la legge applicabile ai paesi il cui mercato è interessato dalla restrizione della concorrenza.
Infine, la Corte precisa che l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la vittima e il produttore convenuto non incide sulla competenza: in caso di infrazione unica e continuata del diritto della concorrenza, gli autori rispondono solidalmente, sicché l’azione contro uno solo di essi non altera il criterio di collegamento.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che, in un’azione di risarcimento del danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE consistente in un cartello sui prezzi degli autocarri, il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 coincide, in una situazione come quella del procedimento principale, con il luogo del mercato interessato dall’infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi di mercato sono stati falsati e dove la vittima sostiene di aver subito il danno. Ciò vale anche se l’azione è proposta contro un partecipante al cartello con il quale la vittima non aveva rapporti contrattuali diretti.
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