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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32132/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione, da parte di un comproprietario, di opere edili sui lastrici solari di copertura di un fabbricato, ritenute dalla controparte illegittime per violazione degli artt. 1102 e 1127 c.c. La proprietaria dell'immobile e comproprietaria dei lastrici ha chiesto la demolizione delle opere e il risarcimento dei danni; il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione. In primo grado la domanda attorea è stata accolta con condanna alla demolizione e al risarcimento. In appello, il soccombente ha sostenuto che il proprio acquisto del 1977 gli avesse trasferito la piena proprietà dei lastrici; la Corte territoriale ha invece ritenuto che i titoli attribuissero solo una quota e ha escluso l'usucapione abbreviata per difetto di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto rivendicato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1159 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello confuso l'idoneità astratta del titolo con la titolarità in capo all'alienante; 2) violazione degli artt. 1158 e 1159 c.c. e omesso esame, per il diniego dell'usucapione ventennale per mancata prova del possesso uti dominus; 3) nullità della sentenza e del procedimento, oltre a violazione degli artt. 1159 c.c. e 112 c.p.c., per asserite contraddizioni della consulenza tecnica e ultrapetizione; 4) violazione degli artt. 1102 e 1127 c.c. e omesso esame, per l'ordine di demolizione del torrino senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., il titolo deve essere astrattamente idoneo al trasferimento immobiliare, mentre la non titolarità del bene in capo all'alienante non è un requisito ma il presupposto stesso dell'istituto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, affinché verifichi in concreto la sussistenza degli ulteriori requisiti dell'usucapione abbreviata e, se del caso, l'effettivo trasferimento del diritto rivendicato. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il terzo motivo è stato rigettato perché mirava, in sostanza, a un riesame del merito delle risultanze peritali e non evidenziava nullità processuali effettive. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1159 c.c.

    Per l'usucapione abbreviata è necessario un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, la buona fede, la trascrizione e il decorso del termine decennale; la mancata titolarità dell'alienante non esclude il titolo, ma costituisce la ragione dell'istituto dell'acquisto a non domino.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'usucapione ventennale, senza che la Corte di cassazione si pronunciasse nel merito per assorbimento del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta ultrapetizione nella valutazione della consulenza tecnica; la censura è stata ritenuta infondata.

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    Le nullità processuali sono soggette alla disciplina della deduzione e sanatoria prevista da tali norme; nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna nullità.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato con riferimento alla contestazione dell'uso della cosa comune e alla domanda di demolizione; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 1127 c.c.

    Richiamato con riferimento alle opere eseguite dal proprietario dell'ultimo piano o del lastrico; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel testo, ma la decisione insiste sull'accertamento dei requisiti dell'usucapione e quindi sul relativo onere di provare il possesso e gli altri presupposti da parte di chi la invoca.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. il "titolo astrattamente idoneo" va inteso come negozio che, per causa e struttura, sia normalmente traslativo del diritto reale immobiliare; non occorre che l'alienante ne sia proprietario, poiché l'istituto presuppone proprio un acquisto a non domino.
  • La verifica dell'usucapione abbreviata richiede la concorrente presenza del titolo astrattamente idoneo, della buona fede, della trascrizione e del decorso del termine decennale; la mancanza di uno solo di tali requisiti impedisce il perfezionamento dell'acquisto.
  • Quando una censura di legittimità si risolve nella contestazione del peso attribuito dal giudice di merito alle risultanze della consulenza tecnica, essa è inammissibile nella sostanza se non denuncia un effettivo vizio processuale o motivazionale nei limiti consentiti.
  • Le nullità del procedimento non possono essere prospettate in modo generico o come mera critica alle conclusioni tecniche: occorre indicare una concreta violazione delle norme processuali e la sua incidenza sulla decisione.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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