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Ordinanza

Ordinanza n. 14096/2026 - Roma, Sezione 1

per l’accertamento “previa eventuale disapplicazione delle disposizioni normative interne incompatibili con il diritto comunitario e/o previa disapplicazione delle disposizioni di diritto interne e/o ritenute ostative e/o previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea”, del diritto al riconoscimento della natura pubblica e subordinata del rapporto lavorativo - intercorso con il Ministero della Giustizia - quale giudice di pace e, conseguentemente, “alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno ovvero part-time con il Ministero della Giustizia in ragione della parità sostanziale di funzioni e attribuzioni coi magistrati c.d. togati e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia in personale del Ministro p.t. al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale ed oneri accessori come per legge”; in subordine, per l’accertamento del diritto “ad ottenere l’inquadramento nell’ambito del pubblico impiego con ottenimento dello status di pubblico dipendente operante nell’ambito del Ministero della Giustizia dapprima quale G.D.P. (Giudice di Pace), con conseguente condanna del medesimo Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale ed oneri accessori come per legge”; in ulteriore subordine, per l’accertamento del diritto “all’adeguamento del proprio compenso sulla base della efficacia diretta verticale delle clausole n. 4 degli accordi quadri annessi alle Direttive 1999/70/CE e 1997/81/CE, rispettivamente sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale, che dispongono che il lavoratore a tempo determinato/parziale non possa essere trattato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato/pieno comparabili, con conseguente pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale ed oneri accessori come per legge”: il tutto con riconoscimento del diritto “ad ottenere la condanna delle parti resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento del danno subìto a causa dell’assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale derivante da fatto illecito del legislatore, oltre che per l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine ex art. 36 comma 5, d.lgs. n. 165/2001 quantificabile nella misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.

Giustizia amministrativa202402201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto, in via principale, l’accertamento della natura pubblica e subordinata del rapporto lavorativo svolto quale giudice di pace, con costituzione di un rapporto di pubblico impiego presso il Ministero della Giustizia, riconoscimento delle differenze retributive e regolarizzazione previdenziale e assistenziale. In subordine ha domandato l’inquadramento come dipendente pubblico e, in ulteriore subordine, l’adeguamento del compenso sulla base della clausola 4 degli accordi quadro allegati alle direttive 1999/70/CE e 1997/81/CE. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dall’assenza di tutela previdenziale e assistenziale e dall’abusiva reiterazione dei rapporti a termine ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001. La questione centrale concerne l’applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017 ai magistrati onorari confermati.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell’art. 79, comma 1, c.p.a., richiamando la sospensione impropria. La sospensione è stata ritenuta coerente con i principi di economia processuale e ragionevole durata, poiché consente di attendere la definizione della questione di legittimità costituzionale rilevante per la controversia, già sollevata dalla stessa Sezione con ordinanza collegiale n. 14010 del 3 agosto 2026 con riguardo all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017, in relazione agli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost. La questione è stata rimessa alla Corte costituzionale nel diverso giudizio e la decisione sulla sua applicabilità è pregiudiziale rispetto alle domande proposte. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017

    nella parte in cui tale disposizione non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati

    La disposizione costituisce la disciplina rilevante per la controversia e la sua applicabilità ai magistrati onorari confermati è oggetto della questione di legittimità costituzionale richiamata dal TAR.

  • art. 295 c.p.c.

    È individuato quale base normativa per la sospensione del processo in presenza di una questione pregiudiziale rilevante già sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il richiamo all’art. 295 c.p.c. per la sospensione del processo.

  • art. 134 Cost.

    Richiamato nell’ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sull’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017.

  • art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1

    Richiamato quale fondamento della rimessione della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato nell’ordinanza di rimessione quale base normativa per la verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

  • artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost.

    Parametri costituzionali indicati nell’ordinanza con cui la Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine; la presente ordinanza non decide nel merito tale domanda.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia dipende dalla definizione di una questione di legittimità costituzionale già sollevata in un giudizio analogo e rilevante anche nel processo pendente, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile ex art. 79, comma 1, c.p.a.
  • La sospensione impropria è coerente con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo quando evita la duplicazione di attività processuali e consente di attendere una pronuncia della Corte costituzionale destinata a incidere sulla questione pregiudiziale comune.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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