Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17741/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'istanza di riesame relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per reati connessi allo spaccio (art.110 c.p. e art.73 d.P.R. 309/1990). Ha articolato due motivi: (1) inosservanza di norme processuali con riferimento all'art.350 c.p.p., deducendo l'erronea attribuzione a lui di una utenza telefonica (n. 320/0136664) basata su una dichiarazione per la quale non risulterebbe il verbale, invocandone l'inutilizzabilità e richiamando gli artt.62 n.2 e 64 e ss.; (2) violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'identificazione sarebbe fondata soltanto su un'annotazione di servizio della P.G. e che le circostanze dell'osservazione renderebbero incerta tale prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché non ha illustrato l'incidenza determinante, in termini di "prova di resistenza", dell'eventuale esclusione dell'elemento probatorio dedotto inutilizzabile; il secondo motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità in quanto volto a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito (la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.), e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art.110 cod.pen.

    Norma sostanziale che riguarda il concorso di persone nel reato; indicata come contestazione sostanziale nei capi d'imputazione.

  • art.73 d.P.R. n.309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; è il titolo del capo d'imputazione per spaccio/illecito stupefacenti.

  • art.350 cod.proc.pen.

    Riferimento alle regole sulle dichiarazioni rese dall'imputato o da terzi; la censura verteva sull'eventuale natura (sommarie o spontanee) e sull'inutilizzabilità di una dichiarazione priva di verbale, ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non ha dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione.

  • artt.62 n.2 e 64 e ss. cod.proc.pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine all'inutilizzabilità e alle regole di utilizzazione delle dichiarazioni; la Corte ha però richiesto analisi specifica dell'impatto della loro esclusione sulla prova complessiva.

  • art.611 cod.proc.pen.

    Norma procedurale evocata per il deposito di memorie dal Pubblico Ministero (deposito ex art.611) e per il relativo svolgimento dell'udienza.

  • art.616 cod.proc.pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa; applicata dalla Corte per comminare la sanzione di euro 3.000.

  • Corte Cost. sent. n.186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione per ricorso inammissibile (assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Massime di principio

  • Per contestare in cassazione l'utilizzabilità di una prova è necessario indicare chiaramente e specificamente come l'esclusione di quella prova avrebbe inciso in modo decisivo sulla valutazione complessiva dei gravi indizi (necessaria dimostrazione dell'impatto sulla "prova di resistenza").
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: non sono ammissibili censure che si limitino a rimettere in discussione la ricostruzione probatoria del giudice di merito, salvo che non si denunci la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione.
  • I motivi di impugnazione devono essere formulati con specificità e concretezza; l'aspecificità o la genericità comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p. in caso di inammissibilità, a meno che non si dimostri l'assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.
  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di dichiarazioni, è utile allegare o riferire con precisione gli atti (verbali, annotazioni) e spiegare tecnicamente la natura della dichiarazione (sommarie vs spontanee) e l'effetto probatorio della loro esclusione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.