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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24181/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del CNF n. 167/2022 che confermava la sanzione disciplinare della censura inflitta dall'organo territoriale per aver l'avv. Benvegna assunto incarichi contro la società Mediterranea Costruzioni entro il termine di due anni dal precedente rapporto professionale e per essere intervenuto in una procedura esecutiva per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni senza aver preventivamente rinunciato agli incarichi precedenti; il ricorrente deduceva, in particolare, motivi di mitigazione della sanzione (assenza di precedenti e autorizzazione del legale rappresentante della società) e censurava la motivazione sulla congruità della sanzione

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del CNF circa l'esistenza di un conflitto di interessi anche potenziale, ha confermato che l'autorizzazione del legale rappresentante non escludeva la rilevanza disciplinare della condotta, ha affermato che per l'integrazione dell'illecito disciplinare è sufficiente la suitas (la volontà consapevole dell'atto) senza necessità della consapevolezza dell'illegittimità, e ha ritenuto la sanzione della censura congrua e ragionevole alla luce degli elementi valutati dall'organo disciplinare; il ricorso è stato pertanto respinto senza provvedere sulle spese e con disposizione sul raddoppio del contributo unificato ove spettante

Norme richiamate

  • Art. 68 Codice Deontologico Forense (comma 1)

    termine di due anni dal precedente incarico

    Vieta l'assunzione di incarichi che si pongano in conflitto con precedenti rapporti professionali nell'arco temporale previsto (due anni), al fine di evitare conflitti d'interesse anche potenziali

  • Art. 34 Codice Deontologico Forense

    Norma richiamata nella contestazione disciplinare relativa ai doveri dell'avvocato; nel contesto è stata utilizzata come base per la verifica della condotta rispetto alle regole deontologiche

  • Art. 24 CDF (già art. 37 codice previgente)

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale ... risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza

    Stabilisce il divieto di attività in conflitto di interessi anche potenziale e valorizza la tutela dell'apparenza della indipendenza professionale oltre che della sua realtà, a tutela dell'immagine della categoria e dell'affidamento della collettività

  • Art. 21 Codice Deontologico Forense

    Attribuisce agli organi disciplinari la potestà di applicare sanzioni adeguate e proporzionate e indica i criteri di commisurazione della sanzione (gravità del fatto, grado di colpa, dolo, comportamento precedente e successivo, pregiudizio causato, precedenti disciplinari)

  • Art. 22 Codice Deontologico Forense

    Elenca le sanzioni applicabili in relazione alla gravità della violazione e conferisce discrezionalità all'organo disciplinare nella scelta della sanzione, nel quadro dei criteri di legge

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Fondamento del controllo di legittimità in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; delimita il sindacato sulla congruità della sanzione al rispetto della ragionevolezza e dell'esercizio corretto del potere disciplinare

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate)

    Riferimenti a Cass. SS.UU. nn. 6967/2017, 24647/2016 e 2032/2023

    La giurisprudenza afferma che la valutazione della gravità e della sanzione è rimessa agli organi disciplinari e che la Corte di cassazione può sindacare la scelta della sanzione solo nei limiti della ragionevolezza o se si rileva un uso del potere disciplinare per fini diversi da quelli consentiti

Massime di principio

  • Il conflitto di interessi è rilevante anche in forma potenziale: non è necessario che il conflitto si sia concretamente verificato perché scatti il divieto e la responsabilità disciplinare
  • L'apparenza di indipendenza dell'avvocato è tutelata oltre alla sua indipendenza effettiva; la protezione dell'immagine della professione e dell'affidamento pubblico giustifica restrizioni anche preventive
  • L'autorizzazione del cliente o del legale rappresentante non elimina automaticamente il profilo disciplinare: la legitimità soggettiva dell'atto va valutata alla luce delle regole deontologiche e dell'interesse alla tutela dell'apparenza
  • Per l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare è sufficiente la suitas (la volontà di compiere l'atto); non è richiesta la consapevolezza dell'illegittimità
  • La determinazione della sanzione è prerogativa dell'organo disciplinare e la Cassazione interviene solo per sindacare la ragionevolezza, la correttezza del procedimento o eventuali abusi di potere
  • In contestazioni relative alla misura della sanzione, il ricorrente deve contestare specificamente la motivazione e dimostrare l'insussistenza o l'irragionevolezza dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 21 per ottenere una riforma

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