Cassazione Civile, Sentenza n. 24194/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Solvay ha richiesto il rimborso dell'IVA pari a euro 201.159,96 relativa alla fattura di cessione di un complesso immobiliare (atto del 4 marzo 1994) emessa con IVA al 19%, che si sarebbe dovuta invece assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale come cessione d'azienda. L'Ufficio aveva rigettato l'istanza di rimborso perché presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Solvay ha impugnato sostenendo che il termine doveva decorrere dalla conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione del 10/10/2008 e ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-427/10) per sostenere la rimessione in termini o comunque l'irretroattività del termine.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riaffermato il principio consolidato che, in materia di IVA, il soggetto legittimato al rimborso è il cedente/prestatore e che il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata (quando non disciplinato dall'art. 30 DPR 633/1972) è assoggettato al termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il cui dies a quo è la data del pagamento. La Corte ha inoltre chiarito che la pronuncia della Corte di Giustizia UE non sposta, di regola, il dies a quo e che l'eventuale eccezione (remissione in termini) opera solo se il contribuente abbia rimborsato coattivamente l'imposta al committente/cessionario in esecuzione di un provvedimento coercitivo; il rimborso spontaneo non produce la stessa tutela. Poiché l'istanza di Solvay (22/11/2010) è stata presentata ben oltre il termine biennale dalla data di pagamento del 1994, il diritto è estinto per decadenza e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
"In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione"
La Corte applica questa norma come termine di decadenza biennale per le istanze di rimborso dell'IVA non disciplinate specificamente, stabilendo che il dies a quo è la data del pagamento dell'imposta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17
Individua il soggetto passivo dell'IVA (cedente/prestatore) e quindi il legittimato al rimborso quando il pagamento non è dovuto; la Corte ne trae la conseguenza che il cedente è il titolare dell'azione di rimborso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b
"Non sono considerate cessioni di beni b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;..."
Serve a qualificare la fattispecie come cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro e non a IVA, costituendo la causa dell'indebito di imposta.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 6 (richiamato)
Norma richiamata a sostegno dell'applicazione del regime speciale di decadenza per rimborsi tributari, richiamando la giurisprudenza che esclude l'applicazione della prescrizione ordinaria dell'indebito di diritto comune.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-427/10
La Corte UE ha stabilito che gli Stati membri possono prevedere termini ragionevoli per le richieste di rimborso e che un termine biennale può essere compatibile con i principi di effettività ed equivalenza; inoltre la Corte ha ammesso tutela speciale quando il soggetto ha dovuto rimborsare coattivamente l'imposta, principio recepito dalla Corte di Cassazione con limitazioni.
Massime di principio
- In tema di IVA il legittimato al rimborso per imposta indebitamente versata è il cedente/prestatore (non il cessionario/committente).
- Il termine di decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 trova applicazione alle istanze di rimborso IVA non espressamente disciplinate; il dies a quo è normalmente la data del pagamento dell'imposta.
- La pronuncia successiva della Corte di Giustizia UE o della Corte di legittimità non sposta di regola il decorso del termine di decadenza: la retroattività della pronuncia non prolunga automaticamente i termini di rimborso.
- Eccezione rilevante: se il contribuente ha rimborsato l'imposta al cessionario/committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, l'ordinamento (anche alla luce della C-427/10) può richiedere che non resti privato della possibilità di ottenere il rimborso dall'Amministrazione; ciò può giustificare una tutela anche oltre il termine biennale.
- Il contribuente può scegliere tra procedure diverse per recuperare l'indebito (es. variazione IVA ex art. 26 DPR 633/1972 o azione di rimborso), ma deve rispettare i termini specifici per ciascuna strada; la variazione contabile è alternativa e non elimina il termine di decadenza per l'istanza di rimborso.
- Per non perdere il diritto al rimborso è essenziale presentare tempestivamente l'istanza all'Ufficio competente entro i termini stabiliti dalla normativa tributaria o, in mancanza, entro due anni dal pagamento.
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