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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43842/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore Avv. Iana Giacomo, impugnava la sentenza di conferma dell'appello che lo aveva condannato per tentata estorsione pluriaggravata. I motivi principali erano: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.), con specifico rilievo sulla presunta inattendibilità della persona offesa (D'Agati) che originariamente nel 2012 non avrebbe indicato l'imputato, nonché sulla valorizzazione del ricordo del Capitano Di Gesare su fatti avvenuti oltre 10 anni prima; b) violazione dell'art. 629 cod.pen. in relazione al n.3 del comma 3 dell'art. 628 cod.pen. per la ritenuta sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso", deducendo che la corte di appello aveva utilizzato elementi la cui rilevanza indiziaria era stata esclusa in un precedente procedimento concluso con assoluzione; c) carenza ed erroneità di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis cod.pen., sostenendo che tale aggravante, in caso di concorso di persone, richiede la consapevolezza della finalità mafiosa altrui e che mancavano gli elementi del metodo mafioso (forza intimidatrice, assoggettamento, omertà).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti risultavano reiterativi di questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalla corte di appello. In particolare: la Corte di Appello aveva compiuto un'analisi dettagliata dell'attendibilità della persona offesa e di riscontro (compreso il Capitano Di Gesare), spiegando anche i primi riconoscimenti successivi alla pubblicazione di una fotografia; la ritenuta aggravante collegata al metodo mafioso si è fondata su elementi indiziari diversi e successivi rispetto al procedimento che aveva portato ad assoluzione (dichiarazioni di collaboratori Sollima e Morsicato e riscontri sulla frequentazione del ricorrente con esponenti della cosca di Villabate). L'ultimo motivo non poteva essere esaminato in cassazione perché non era stato dedotto in appello. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod.proc.pen.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    La Corte ha ritenuto che i motivi denunciati fossero reiterativi o già valutati in sede di merito, per cui non proponibili in cassazione; ha applicato la causa di inammissibilità prevista dal comma terzo dello stesso articolo.

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Riferito in relazione al difetto di motivazione/prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni sia stata adeguatamente motivata e quindi non affetta da vizio di cui all'art. 192.

  • art. 629 cod.pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo poiché l'aggravante è stata valutata sulla base di elementi probatori successivi all'assoluzione intervenuta per fatti antecedenti.

  • art. 628 cod.pen.

    n. 3 del comma 3 dell'art. 628 cod.pen.

    L'aggravante n.3 (metodo mafioso) è stata ritenuta sussistente dalla Corte di merito sulla base di indizi e dichiarazioni specifiche; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione e ha ritenuto che non fosse contraria al giudicato dell'assoluzione precedente.

  • art. 416 bis cod.pen.

    Il ricorrente contestava l'applicazione/valutazione di circostanze correlate alla 416-bis; la Corte ha osservato che la natura soggettiva dell'aggravante richiede una valutazione che la corte di merito ha compiuto e motivato, non consentendo interventi in cassazione su questioni non nuove o non dedotte in appello.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamato come norma per il riassunto dei motivi nel ricorso; la sentenza registra l'adozione delle deduzioni ex art. 173 disp.att. ma le dichiara reiterative/inammissibili.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando esso contenga motivi reiterativi di questioni già affrontate e adeguatamente motivate dal giudice di merito; la valutazione di credibilità delle prove testimonali è di regola prerogativa del giudice del merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • Non costituisce automaticamente vizio il fatto che elementi indiziari siano stati esclusi o valutati diversamente in un precedente procedimento: se emergono successivamente nuovi elementi probatori (diversi per contenuto e per periodo temporale) la corte di merito può utilizzarli per ritenere sussistenti aggravanti anche se in altra vicenda era intervenuta un'assoluzione per fatti anteriori.
  • In cassazione non sono esaminabili questioni che non siano state dedotte in sede di appello; quindi il ricorrente deve proporre tutte le doglianze rilevanti già davanti alla corte di merito, altrimenti perde la possibilità di farle valere in Cassazione.
  • La sussistenza del cosiddetto "metodo mafioso" (o di aggravanti connessi a fattispecie associative) può essere accertata sulla base di un complesso indiziario e di dichiarazioni di collaboratori, purché la corte di merito motivi la connessione tra gli elementi raccolti e le condizioni di intimidazione, assoggettamento e omertà.
  • La declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma terzo comporta spesso l'applicazione delle sanzioni economiche previste (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) quando la Cassazione ritenga il ricorso manifestamente infondato o reiterativo.

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