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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43980/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) violazione delle norme processuali (artt. 178 lett. c), 179 e 599 c.p.p.) e del diritto di partecipazione all'udienza, atteso che l'imputato, regolarmente notificato, aveva espresso tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza del 4 marzo 2022 (allegata la relata di notifica con la richiesta), ma la Corte di appello ha comunque pronunciato la sentenza in sua assenza; 2) mancata o apparente motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva perché calcolata sopra il minimo edittale valutando solo il dato ponderale senza tenere conto della personalità dell'imputato (incensuratezza e attività lavorativa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato. Ha interpretato le disposizioni emergenziali (art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176) alla luce dei principi costituzionali ed europei sul giusto processo, stabilendo che la manifestazione personale e tempestiva della volontà di partecipare all'udienza da parte dell'imputato detenuto non può essere automaticamente esclusa per la mancata osservanza della forma prescritta (domanda tramite difensore entro 15 giorni), e che il diniego di partecipazione in tali casi determina la nullità dell'udienza e della sentenza per violazione del diritto di partecipazione (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU). Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato di cui è accusato l'imputato (importazione di sostanze stupefacenti); utilizzata per qualificare il fatto e la pena contestata.

  • artt. 178, lett. c), 179 e 599 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla presenza dell'imputato e alle formalità procedurali; il giudice di legittimità ha valutato l'osservanza delle garanzie processuali richiamate nel loro complesso.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disposizione emergenziale che consentiva alla corte di appello di decidere in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta scritta di discussione o di partecipazione formulata per iscritto (e, per l'imputato, tramite difensore) entro 15 giorni. La Corte ha però interpretato la norma alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, riconoscendo efficacia anche alla manifestazione personale e tempestiva della volontà dell'imputato detenuto di partecipare, e ritenendo che l'inosservanza della forma non possa automaticamente determinare la perdita del diritto di partecipare.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo e del diritto di partecipazione alle fasi decisionali del processo; fondamento per l'interpretazione garantista delle norme emergenziali.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Protegge il diritto a un giusto processo; la sentenza richiama la Convenzione per sostenere che il diritto dell'imputato a partecipare al processo non può essere sacrificato dalla mera inosservanza formale delle modalità emergenziali.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 (Zitouni)

    Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021

    Precedente della stessa Corte che ha già affermato la legittimità della richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto nel giudizio cartolare d'appello; citata come orientamento confermativo.

Massime di principio

  • Le disposizioni emergenziali che richiedono la forma scritta e la presentazione tramite difensore per partecipare all'udienza d'appello devono essere interpretate alla luce del diritto costituzionale e convenzionale al giusto processo: una manifestazione personale, tempestiva e documentabile della volontà dell'imputato di partecipare non può essere automaticamente esclusa per vizi formali.
  • Se l'imputato, pur detenuto, esprime tempestivamente la volontà di comparire e ciò è documentabile, il mancato accoglimento di tale volontà e la conseguente celebrazione dell'udienza senza la sua presenza possono comportare la nullità dell'udienza e l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di partecipazione.
  • Per evitare rischi di nullità, il percorso più prudente è sempre quello di far presentare formalmente la richiesta di partecipazione dal difensore entro i termini previsti (15 giorni), ma la giurisprudenza ammette rimedi a favore dell'imputato qualora la richiesta personale sia tempestiva e probante.
  • L'accoglimento di un vizio sostanziale connesso alla partecipazione dell'imputato può assorbire altri motivi di impugnazione, determinando l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi analoghi, il giudice di merito deve bilanciare le esigenze di tutela della salute pubblica e l'organizzazione del processo con le garanzie fondamentali del diritto di difesa; l'interpretazione favorevole alle garanzie processuali prevale quando la forma ostativa non impedisce la prova della volontà dell'imputato.

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