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Sentenza

Sentenza n. 3566/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 1) l’art. 3, comma 1, del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 01.11.2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n.1/42 bis, del 07.11.2024, nella parte in cui consente di trasmettere la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la procedura informatica presente sull’apposito portale https://concorsionline.poliziadistato.it; 2) il provvedimento implicito di esclusione dei ricorrenti dalla citata procedura concorsuale, derivante dall’impossibilità di inoltrare la propria domanda di partecipazione; 3) qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;

Giustizia amministrativa202413309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: clausola del bando che imponeva la presentazione esclusivamente telematica della domanda e conseguente esclusione implicita dei candidati la cui laurea non veniva riconosciuta dal sistema informatico come a contenuto giuridico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, in possesso di lauree ritenute riconducibili alle classi ammesse dal bando, non riuscivano a inoltrare la domanda per il concorso interno relativo a 118 posti di vice-commissario della Polizia di Stato, poiché la procedura informatica consentiva il completamento della domanda soltanto ai candidati il cui percorso formativo risultava composto per almeno due terzi da crediti in discipline del settore scientifico-disciplinare IUS. Deducevano la violazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000 e dell’art. 2, comma 1, lett. c), del bando. Contestavano in particolare il criterio di calcolo adottato dall’Amministrazione, che includeva nel denominatore anche crediti privi di esame con voto in trentesimi, quali quelli relativi alla tesi di laurea, al tirocinio, alle idoneità e alle abilità, mentre non valorizzava correttamente gli esami giuridici convalidati. Nelle more, il TAR ammetteva cautelativamente i ricorrenti con riserva. Successivamente, nove ricorrenti risultavano non idonei alla prova scritta, determinando per loro la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, nei confronti dei nove ricorrenti risultati non idonei alla prova scritta. Per gli altri ricorrenti lo ha accolto. Il Collegio ha interpretato l’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000, secondo cui una laurea è a contenuto giuridico quando i CFU in discipline IUS non sono inferiori ai due terzi del totale, precisando che il rapporto deve essere calcolato tra grandezze omogenee: al numeratore vanno inclusi i CFU relativi a esami giuridici superati con voto in trentesimi, compresi gli esami giuridici convalidati, salvo prova contraria; al denominatore vanno inclusi i CFU complessivi acquisiti mediante esami superati con voto in trentesimi. Devono invece essere esclusi dal denominatore i CFU derivanti da tesi di laurea, tirocinio, idoneità, abilità o altre attività prive di esame valutato in trentesimi. È stato ritenuto illegittimo il criterio amministrativo che includeva nel denominatore anche i 6 CFU della tesi di laurea e altri crediti non omogenei. L’Amministrazione dovrà rivalutare i crediti dei ricorrenti ancora interessati applicando i criteri indicati in sentenza. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000

    la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi

    Il requisito dei due terzi deve essere verificato considerando, sia al numeratore sia al denominatore, crediti omogenei acquisiti mediante superamento di esami con voto in trentesimi. Sono esclusi dal denominatore i crediti relativi a tesi, tirocinio, idoneità e abilità privi di tale valutazione; sono computabili al numeratore gli esami giuridici convalidati, anche se il voto non è riportato nel successivo corso di laurea, salvo prova contraria.

  • art. 2, comma 1, lett. b) e c), del bando di concorso

    formalmente risultati utili ai fini dell’ammissione all’esame di laurea

    La clausola del bando deve essere applicata in coerenza con il criterio legale, computando nel rapporto soltanto i crediti derivanti da esami valutati in trentesimi e non i crediti della tesi o di attività prive di voto.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica del requisito per cui i crediti in discipline giuridiche devono raggiungere almeno i due terzi del totale, il numeratore e il denominatore devono essere formati da grandezze omogenee: si computano i CFU acquisiti mediante superamento di esami con voto in trentesimi, escludendo dal denominatore i crediti derivanti da tesi di laurea, tirocinio, idoneità, abilità o altre attività prive di tale valutazione.
  • Gli esami giuridici convalidati devono essere computati nel numeratore del rapporto dei due terzi anche quando il voto in trentesimi non risulti formalmente indicato nel successivo corso di laurea, salvo che l’Amministrazione dimostri che non siano stati effettivamente sostenuti o che non abbiano natura giuridica.
  • Nell’interpretazione dei requisiti di accesso a una procedura concorsuale, il criterio di calcolo dei titoli deve rispettare il favor partecipationis e la par condicio, evitando di utilizzare nel medesimo rapporto fattori disomogenei che penalizzino irragionevolmente percorsi universitari strutturati diversamente.
  • Quando l’Amministrazione abbia adottato un criterio illegittimo di valutazione dei crediti universitari, il giudice può annullare gli effetti del criterio e rimettere all’Amministrazione la rivalutazione dei titoli secondo i parametri conformativi stabiliti in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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