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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12164/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La professionista aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività di difesa svolta per un comune in numerosi giudizi ex art. 615 c.p.c. L'incarico era stato affidato tramite una convenzione-quadro del 11 marzo 2016, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, con compenso già corrisposto per 308 giudizi e previsione di un compenso forfettario di euro 150 per ciascun ulteriore giudizio. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che, per i giudizi ulteriori, mancassero specifiche procure e soprattutto mancasse un impegno di spesa regolarmente registrato, con conseguente inefficacia/inopponibilità del rapporto verso l'ente ai sensi della disciplina contabile degli enti locali. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, in sintesi, violazione dell'art. 191 TUEL e dei principi di ragionevolezza e imparzialità, sostenendo che la norma sulla copertura finanziaria non poteva essere applicata in modo da negare il credito per prestazioni professionali già rese e che l'omessa analitica indicazione dell'impegno di spesa non poteva travolgere il diritto al compenso; con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul fatto che il giudice di merito aveva trascurato di verificare il diverso profilo della validità del titolo negoziale e della reale esistenza delle procure per i singoli giudizi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. Ha ritenuto corretto il principio per cui i contratti di incarico professionale con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e, in caso di mancata osservanza delle regole contabili, la disciplina dell'art. 191 TUEL opera solo se esista comunque un valido titolo negoziale e poi manchi l'impegno contabile. Ha censurato il tribunale perché aveva negato tutela alla professionista basandosi solo sull'assenza dell'impegno di spesa per i giudizi ulteriori, senza verificare prima se per ciascun giudizio fosse stato effettivamente rilasciato il mandato/procura previsto dalla convenzione e senza considerare l'incidenza della normativa sull'armonizzazione contabile e sul nuovo sistema di imputazione della spesa. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare se vi sia prova del mandato specifico per ciascuno dei 278 giudizi ulteriori e solo in caso positivo verificare il profilo dell'impegno contabile e della sua registrazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento introdotto in primo grado con rito sommario di cognizione

  • art. 615 c.p.c.

    indicato come oggetto dei giudizi nei quali era stata svolta la difesa professionale

  • art. 191 T.U.E.L.

    la Corte ne limita l'operatività ai casi in cui manchi l'impegno contabile su una prestazione resa in assenza di valido titolo negoziale; la norma non può essere usata per negare in radice la tutela senza prima verificare la validità del contratto e del mandato specifico

  • art. 2042 c.c.

    richiamato per ribadire il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa rispetto ai rimedi specificamente previsti

  • art. 194 T.U.E.L.

    richiamato per evidenziare che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio presuppone a monte un valido titolo negoziale, pur in assenza di impegno contabile

  • art. 3 Cost.

    evocato dalla ricorrente quale parametro di ragionevolezza contro un'applicazione eccessivamente rigida della disciplina contabile

  • art. 16 r.d. n. 2440 del 1923

    richiamato insieme all'art. 17 per affermare la necessaria forma scritta dei contratti della P.A.

  • art. 17 r.d. n. 2440 del 1923

    richiamato insieme all'art. 16 per affermare la necessaria forma scritta dei contratti della P.A.

  • art. 23 d.l. n. 66 del 1989

    richiamato in chiave storica come antecedente dell'attuale disciplina sull'impegno di spesa e sulla responsabilità del funzionario/amministratore in caso di acquisizione di beni o servizi senza copertura

  • L. n. 144 del 1989

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 66 del 1989

  • art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995

    richiamato come disciplina intermedia che ha riprodotto il sistema dell'impegno contabile e della responsabilità del funzionario in caso di violazione

  • art. 55, comma 5, L. n. 142 del 1990

    richiamato per il principio della esecutività dei provvedimenti di spesa con visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

  • art. 123, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 77 del 1995

    richiamato come norma di abrogazione dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989

  • art. 153, comma 5, T.U.E.L.

    richiamato quale disposizione sulla attestazione della copertura finanziaria

  • art. 194, comma 1, lett. e), T.U.E.L.

    richiamato come base per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi ad acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi contabili

  • d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato per l'armonizzazione dei sistemi contabili e per la rilevazione delle obbligazioni secondo il nuovo principio della competenza finanziaria

  • art. 2 d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato per il sistema contabile integrato e la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

  • allegato 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato in relazione al riaccertamento straordinario dei residui e all'imputazione della spesa agli esercizi successivi

Massime di principio

  • Il contratto di incarico professionale stipulato con una pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam: non sono sufficienti atti preparatori interni, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti concludenti.
  • La disciplina contabile degli enti locali sull'impegno di spesa opera sul piano della validità ed efficacia dell'obbligazione dell'ente solo se sia già accertata l'esistenza di un valido titolo negoziale; non può sostituirsi all'indagine sulla formazione del contratto.
  • In presenza di prestazioni professionali rese in favore di un ente locale, il giudice deve distinguere tra validità del titolo di conferimento dell'incarico e regolarità dell'impegno contabile: sono profili autonomi e non confondibili.
  • Le norme sull'impegno di spesa e sulla copertura finanziaria sono poste a presidio dell'equilibrio di bilancio degli enti pubblici, ma non possono essere applicate in modo da escludere automaticamente il credito del professionista senza verificare se la prestazione sia stata validamente commissionata.
  • Il riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizioni di beni o servizi presuppone a monte un rapporto obbligatorio validamente sorto; la mancanza dell'impegno contabile incide sul soggetto obbligato al pagamento, non sanando né sostituendo la validità del contratto.
  • Nelle controversie relative a incarichi professionali conferiti da enti locali, la prova del conferimento specifico del mandato per ciascuna prestazione richiesta in pagamento resta un passaggio preliminare essenziale rispetto a ogni verifica sulla copertura finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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