Cassazione Civile, Ordinanza n. 12164/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività di difesa svolta per un comune in numerosi giudizi ex art. 615 c.p.c. L'incarico era stato affidato tramite una convenzione-quadro del 11 marzo 2016, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, con compenso già corrisposto per 308 giudizi e previsione di un compenso forfettario di euro 150 per ciascun ulteriore giudizio. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che, per i giudizi ulteriori, mancassero specifiche procure e soprattutto mancasse un impegno di spesa regolarmente registrato, con conseguente inefficacia/inopponibilità del rapporto verso l'ente ai sensi della disciplina contabile degli enti locali. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, in sintesi, violazione dell'art. 191 TUEL e dei principi di ragionevolezza e imparzialità, sostenendo che la norma sulla copertura finanziaria non poteva essere applicata in modo da negare il credito per prestazioni professionali già rese e che l'omessa analitica indicazione dell'impegno di spesa non poteva travolgere il diritto al compenso; con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul fatto che il giudice di merito aveva trascurato di verificare il diverso profilo della validità del titolo negoziale e della reale esistenza delle procure per i singoli giudizi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. Ha ritenuto corretto il principio per cui i contratti di incarico professionale con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e, in caso di mancata osservanza delle regole contabili, la disciplina dell'art. 191 TUEL opera solo se esista comunque un valido titolo negoziale e poi manchi l'impegno contabile. Ha censurato il tribunale perché aveva negato tutela alla professionista basandosi solo sull'assenza dell'impegno di spesa per i giudizi ulteriori, senza verificare prima se per ciascun giudizio fosse stato effettivamente rilasciato il mandato/procura previsto dalla convenzione e senza considerare l'incidenza della normativa sull'armonizzazione contabile e sul nuovo sistema di imputazione della spesa. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare se vi sia prova del mandato specifico per ciascuno dei 278 giudizi ulteriori e solo in caso positivo verificare il profilo dell'impegno contabile e della sua registrazione.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento introdotto in primo grado con rito sommario di cognizione
art. 615 c.p.c.
indicato come oggetto dei giudizi nei quali era stata svolta la difesa professionale
art. 191 T.U.E.L.
la Corte ne limita l'operatività ai casi in cui manchi l'impegno contabile su una prestazione resa in assenza di valido titolo negoziale; la norma non può essere usata per negare in radice la tutela senza prima verificare la validità del contratto e del mandato specifico
art. 2042 c.c.
richiamato per ribadire il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa rispetto ai rimedi specificamente previsti
art. 194 T.U.E.L.
richiamato per evidenziare che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio presuppone a monte un valido titolo negoziale, pur in assenza di impegno contabile
art. 3 Cost.
evocato dalla ricorrente quale parametro di ragionevolezza contro un'applicazione eccessivamente rigida della disciplina contabile
art. 16 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato insieme all'art. 17 per affermare la necessaria forma scritta dei contratti della P.A.
art. 17 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato insieme all'art. 16 per affermare la necessaria forma scritta dei contratti della P.A.
art. 23 d.l. n. 66 del 1989
richiamato in chiave storica come antecedente dell'attuale disciplina sull'impegno di spesa e sulla responsabilità del funzionario/amministratore in caso di acquisizione di beni o servizi senza copertura
L. n. 144 del 1989
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 66 del 1989
art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995
richiamato come disciplina intermedia che ha riprodotto il sistema dell'impegno contabile e della responsabilità del funzionario in caso di violazione
art. 55, comma 5, L. n. 142 del 1990
richiamato per il principio della esecutività dei provvedimenti di spesa con visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
art. 123, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 77 del 1995
richiamato come norma di abrogazione dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989
art. 153, comma 5, T.U.E.L.
richiamato quale disposizione sulla attestazione della copertura finanziaria
art. 194, comma 1, lett. e), T.U.E.L.
richiamato come base per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi ad acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi contabili
d.lgs. n. 118 del 2011
richiamato per l'armonizzazione dei sistemi contabili e per la rilevazione delle obbligazioni secondo il nuovo principio della competenza finanziaria
art. 2 d.lgs. n. 118 del 2011
richiamato per il sistema contabile integrato e la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
allegato 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011
richiamato in relazione al riaccertamento straordinario dei residui e all'imputazione della spesa agli esercizi successivi
Massime di principio
- Il contratto di incarico professionale stipulato con una pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam: non sono sufficienti atti preparatori interni, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti concludenti.
- La disciplina contabile degli enti locali sull'impegno di spesa opera sul piano della validità ed efficacia dell'obbligazione dell'ente solo se sia già accertata l'esistenza di un valido titolo negoziale; non può sostituirsi all'indagine sulla formazione del contratto.
- In presenza di prestazioni professionali rese in favore di un ente locale, il giudice deve distinguere tra validità del titolo di conferimento dell'incarico e regolarità dell'impegno contabile: sono profili autonomi e non confondibili.
- Le norme sull'impegno di spesa e sulla copertura finanziaria sono poste a presidio dell'equilibrio di bilancio degli enti pubblici, ma non possono essere applicate in modo da escludere automaticamente il credito del professionista senza verificare se la prestazione sia stata validamente commissionata.
- Il riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizioni di beni o servizi presuppone a monte un rapporto obbligatorio validamente sorto; la mancanza dell'impegno contabile incide sul soggetto obbligato al pagamento, non sanando né sostituendo la validità del contratto.
- Nelle controversie relative a incarichi professionali conferiti da enti locali, la prova del conferimento specifico del mandato per ciascuna prestazione richiesta in pagamento resta un passaggio preliminare essenziale rispetto a ogni verifica sulla copertura finanziaria.
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