Sentenza n. 8029/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Anguillara Sabazia nei confronti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l'installazione di una stazione radio base in prossimità della via Anguillarese n. 145 (area dell'ex Consorzio agrario), nonché del parere positivo di A.R.P.A. Lazio e di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuti, con specifico riferimento a tutti gli atti adottati nel corso del procedimento di autorizzazione per l'installazione della stazione radio base di via Anguillarese n. 145; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 5 novembre 2025: per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell’autorizzazione tacita per l’installazione di una stazione per operatori di comunicazioni in via Anguillarese n. 145 (area dell’ex Consorzio agrario), nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, con specifico riferimento a tutti gli atti adottati nel corso del procedimento di autorizzazione, ancorché allo stato non conosciuti, nonché, ove e per quanto occorrer possa, alla nota comunale prot. n. 30723/2025; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da F.P. S.R.L. il 6 gennaio 2026: per l’annullamento del “regolamento TLC” approvato dal Comune di Anguillara Sabazia con delibera CC 3/2006, del “Piano Antenne TLC” approvato con delibera CC 9/2007 e del PRG come modificato dagli atti impugnati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 26 febbraio 2026: per l’annullamento dell’autorizzazione tacita asseritamente perfezionatasi sull’istanza di FP S.r.l. per l’installazione di una nuova stazione per operatori di comunicazioni in via Anguillarese n. 145 (area dell’ex Consorzio agrario), nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con specifico riferimento all’autorizzazione paesaggistica del Comune di Anguillara Sabazia n. 16 del 29.02.2024, alla “dichiarazione del titolo unico in autocertificazione” del 23 ottobre 2024, nonché, ove e per quanto occorrer possa, a tutti gli atti adottati nel corso del procedimento di autorizzazione, tra cui le note dell’amministrazione comunale prot. n. 25703 del 29.07.2021 e prot. n. 30723/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione, anche tacita, per l’installazione di una stazione radio base in via Anguillarese n. 145, connesso parere positivo di ARPA Lazio e ulteriori atti del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Anguillara Sabazia ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base, nonché il parere positivo di ARPA Lazio e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti hanno contestato anche l’autorizzazione tacita, la nota comunale prot. n. 30723/2025 e, successivamente, l’autorizzazione paesaggistica comunale n. 16 del 29 febbraio 2024, la dichiarazione del titolo unico in autocertificazione e ulteriori atti del procedimento. Le doglianze, articolate in venti motivi, miravano in sostanza a contestare la possibilità stessa di realizzare l’infrastruttura nell’area vicina alle abitazioni, oltre a dedurre vizi procedimentali e dubbi di legittimità costituzionale della normativa di settore. Le amministrazioni e le controinteressate hanno eccepito la tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse. F.P. S.r.l. ha inoltre proposto ricorso incidentale contro il regolamento comunale TLC, il Piano Antenne TLC e il PRG come modificato dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo perché notificato il 28 luglio 2025 oltre il termine decorrente dall’inizio dei lavori, individuato nel 3 febbraio 2025. La documentazione fotografica e gli atti di cantiere dimostravano che, già a quella data, l’area era recintata, vi era il cartello di cantiere indicante la costruzione di una stazione radio base e un’ordinanza comunale disponeva modifiche alla circolazione per l’esecuzione dei lavori. Poiché le censure riguardavano l’an dell’intervento, ossia la stessa possibilità di realizzare l’opera nell’area, e non soltanto il quomodo o le modalità esecutive, il termine decorreva dall’inizio dei lavori e non dal successivo innalzamento del traliccio, avvenuto il 29 maggio 2025. L’irricevibilità ha travolto anche i motivi aggiunti: essi non potevano essere qualificati come ricorsi autonomi, poiché erano stati notificati soltanto ai procuratori già costituiti e non direttamente al Comune e non erano accompagnati da una distinta procura speciale. Il ricorso incidentale di F.P. S.r.l. è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, conseguente alla definizione in rito del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
La disposizione costituisce la base normativa dell’autorizzazione per l’installazione della stazione radio base, ma la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti sostanziali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a impianti di telecomunicazione, quando le censure contestano l’an dell’intervento, ossia la stessa possibilità di realizzare l’opera nell’area, il termine per impugnare decorre dall’inizio dei lavori, purché da quel momento siano percepibili la natura dell’intervento e l’avvio delle attività edilizie.
- Quando le contestazioni riguardano soltanto il quomodo dell’opera, quali distanze, consistenza o modalità esecutive, il termine di impugnazione decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui il loro grado di sviluppo renda percepibili l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto.
- L’innalzamento successivo del traliccio non costituisce necessariamente il dies a quo dell’impugnazione se, prima di tale attività, l’inizio e la natura dei lavori erano già riconoscibili attraverso la recinzione del cantiere, il cartello dei lavori, gli atti sulla viabilità e la realizzazione di opere edilizie significative.
- Se il ricorso principale è dichiarato irricevibile, i motivi aggiunti sono travolti dalla medesima statuizione, salvo che possano essere qualificati come ricorso autonomo. Tale qualificazione richiede, secondo i criteri applicati dal giudice, la notificazione direttamente all’amministrazione, l’autonomia degli atti e delle censure e una distinta procura speciale.
- La declaratoria in rito del ricorso principale e dei motivi aggiunti determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, che deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →