Sentenza n. 447/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento prot. 26/2025 Cat. 12./IMM./SEZ. II, emesso dal Questore di Agrigento in data 13/11/2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere presentato il 6 aprile 2023 domanda di protezione internazionale, ha ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato il 30 novembre 2023 a seguito della trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione territoriale. Ha quindi chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo abrogata, per effetto dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, la possibilità di conversione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, nonché degli artt. 6, comma 1-bis, lett. a), e 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la disciplina transitoria salvaguarda le domande fondate su istanze di protezione internazionale presentate entro il 5 maggio 2023, anche se il permesso per protezione speciale sia stato rilasciato successivamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura. Ha interpretato il combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a), e comma 2, del d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, nel senso che il termine rilevante per la convertibilità del permesso è la data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale, purché a essa sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale, e non la data successiva di rilascio di quest'ultimo. Poiché l'istanza era stata presentata il 6 aprile 2023, prima dell'entrata in vigore, il 6 maggio 2023, dell'abrogazione dell'istituto, la domanda di conversione doveva essere considerata ammissibile. L'annullamento comporta l'obbligo conformativo della Questura di esaminare nel merito la domanda di conversione, verificando la sussistenza dei requisiti di legge, senza automatica attribuzione del permesso per lavoro subordinato. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023
La disciplina transitoria, come interpretata dal TAR, salvaguarda la convertibilità dei titoli quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata entro il 5 maggio 2023 e a essa sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione, abrogata dalla l. n. 50/2023, prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; la disciplina transitoria ne preserva l'applicazione alle istanze riconducibili a domande di protezione internazionale presentate entro il termine previsto.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamata dal ricorrente nell'ambito della disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale; la decisione valorizza la continuità tra la domanda di protezione internazionale e il successivo rilascio del titolo di protezione speciale.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Costituisce il presupposto normativo della trasmissione degli atti al Questore e del successivo rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della verifica dell'iscrizione del difensore nell'elenco necessario per la liquidazione del compenso relativo al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della disciplina transitoria sulla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, il termine del 5 maggio 2023 si riferisce alla data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale, non alla data di rilascio del successivo permesso per protezione speciale.
- La presentazione dell'istanza di protezione internazionale entro il 5 maggio 2023 consente di mantenere la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato successivamente, purché il rilascio del titolo sia collegato a quella domanda.
- L'annullamento del diniego di ammissibilità della conversione non comporta il rilascio automatico del permesso per lavoro subordinato: l'amministrazione deve riesaminare la domanda e verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
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