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Sentenza

Sentenza del 03/01/2019 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Catania

Riscossione - Cartella di pagamento - Efficacia di giudicato - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Inapplicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'eventuale applicazione della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2953 del codice civile a un credito portato da una cartella di pagamento o da altro atto impositivo non impugnato. Il punto centrale era stabilire se la mancata impugnazione dell'atto producesse, oltre all'irretrattabilità del credito, anche la conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale.

La decisione

È stato affermato che la mancata impugnazione di una cartella di pagamento, di un accertamento esecutivo o di altro atto impositivo non determina l'efficacia di giudicato e, pertanto, non comporta la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale. L'articolo 2953 del codice civile si applica quando il diritto di credito è riconosciuto da una sentenza passata in giudicato; in tal caso il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato. Gli atti amministrativi non impugnati rendono il credito irretrattabile, ma non ne modificano il termine di prescrizione.

Norme richiamate

  • Articolo 2953 del codice civile

    La prescrizione breve si trasforma in prescrizione ordinaria decennale quando il diritto è accertato con sentenza passata in giudicato.

    La conversione del termine prescrizionale trova fondamento esclusivamente in una sentenza passata in giudicato e decorre dal relativo passaggio in giudicato. Non si applica automaticamente agli atti impositivi o agli atti della riscossione non impugnati.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di un accertamento esecutivo rende il credito non più contestabile nel merito, ma non gli attribuisce l'efficacia di giudicato propria di una sentenza.
  • Per stabilire il termine di prescrizione occorre individuare la natura del titolo: una sentenza passata in giudicato può determinare la prescrizione decennale, mentre un atto amministrativo non impugnato mantiene il termine prescrizionale previsto per lo specifico tributo o credito.
  • L'ente della riscossione non può presumere che ogni credito portato da ruolo sia soggetto automaticamente a prescrizione decennale solo perché la cartella non è stata impugnata.
  • L'irretrattabilità del credito e la prescrizione sono concetti distinti: la prima riguarda la stabilizzazione dell'accertamento, mentre la seconda riguarda il decorso del tempo entro il quale il credito può essere fatto valere.
  • In una situazione analoga, occorre verificare la data di notifica dell'atto, la natura del credito, gli eventuali atti interruttivi e l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.

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