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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani-Sez. Lavoro n. 2011 del 21 ottobre 224, notificata in data 23 ottobre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il medesimo Tribunale in data 1° aprile 2025

Giustizia amministrativa202500697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, notificata e divenuta irrevocabile. Ha dedotto il persistente mancato integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale. In particolare, dagli atti non risultava l'avvenuto pagamento di tutte le somme riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non risultava provato l'integrale adempimento del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato, anche in considerazione del fatto che, in controversie omologhe, i ritardi erano stati ricondotti a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore della parte ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine per adempiere e riservando, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il mancato integrale adempimento di un giudicato che impone obbligazioni pecuniarie all'amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato, senza che debba essere disposta immediatamente quando l'amministrazione abbia ancora la possibilità di adempiere spontaneamente.
  • Le carenze di organico dell'amministrazione non escludono l'obbligo di eseguire tempestivamente il giudicato e possono giustificare la successiva attivazione di strumenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell'integrale adempimento del titolo giudiziale giustifica l'accoglimento della domanda esecutiva e l'ordine di pagamento delle somme riconosciute dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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