Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, recuperando a tassazione ai fini IRES il compenso corrisposto all'amministratore delegato per euro 172.475,74. Secondo l'Ufficio il costo non era deducibile perché privo dei requisiti di certezza e inerenza, in quanto il compenso non era stato previamente deliberato dall'assemblea dei soci. La società aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, la violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e, dall'altro, l'illegittimità del recupero nel merito. In Cassazione ha riproposto in sostanza due motivi: violazione degli artt. 2389 e 2479 c.c. e degli artt. 109 e 95 TUIR, sostenendo che per le s.r.l., dopo la riforma societaria, il compenso degli amministratori potrebbe essere riconosciuto anche senza preventiva delibera assembleare, con ratifica implicita in sede di approvazione del bilancio; e violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, assumendo che l'avviso fosse illegittimo per mancata valutazione delle osservazioni al processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche nel regime successivo alla riforma societaria, la deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali richiede che la misura del compenso sia stabilita nello statuto oppure con espressa delibera assembleare; l'approvazione del bilancio, da sola, non integra tale delibera, salvo che l'assemblea totalitaria abbia espressamente discusso e approvato la specifica proposta di determinazione del compenso. La sentenza impugnata era conforme a tali principi, avendo accertato che lo statuto demandava all'assemblea la determinazione del compenso e che non vi era stata una delibera specifica sul quantum. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la sentenza d'appello aveva già rilevato che le osservazioni della società erano state considerate nell'atto impositivo; in ogni caso, l'avviso di accertamento non è nullo solo perché non menzioni le osservazioni del contribuente, essendo sufficiente che l'Ufficio le valuti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata come base formale dei motivi
art. 2389, primo comma, c.c.
richiede, in mancanza di previsione statutaria, una espressa delibera assembleare per la determinazione del compenso degli amministratori; l'approvazione del bilancio non la sostituisce
art. 2479 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla competenza dell'assemblea nelle s.r.l., ma non ritenuto idoneo a superare il principio della necessità della specifica delibera
art. 109 t.u.i.r.
il costo è deducibile solo se certo e oggettivamente determinabile; la certezza deriva dalla fonte societaria che quantifica il compenso
art. 95 t.u.i.r.
i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, ma ciò non esonera dal requisito della preventiva determinazione o comunque della fonte certa dell'obbligazione
art. 12, comma 7, L. 212/2000
l'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente al p.v.c., ma l'avviso non è nullo per il solo fatto di non menzionarle espressamente
art. 2364 c.c.
richiamato per evidenziare la distinta competenza assembleare in tema di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi
art. 2434 c.c.
l'approvazione del bilancio non libera gli amministratori dalla responsabilità di gestione
art. 2393, secondo comma, c.c.
evocato per escludere la compatibilità delle delibere tacite o implicite con le regole di formazione della volontà sociale
art. 2630 c.c.
richiamato solo per il profilo dell'abrogazione del delitto di indebita percezione di compensi non deliberati, senza incidere sul tema civilistico-fiscale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Per la deducibilità fiscale dei compensi agli amministratori di società di capitali è necessario che il compenso risulti quantificato nello statuto oppure in una espressa delibera assembleare; la sola approvazione del bilancio non basta a integrare la delibera richiesta.
- La delibera assembleare di approvazione del bilancio può rilevare solo se l'assemblea, in composizione totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato la specifica proposta di determinazione del compenso.
- La preventiva determinazione del compenso è funzionale alla certezza del costo e alla sua oggettiva determinabilità, che costituiscono presupposti della deducibilità fiscale.
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale, l'obbligo dell'Ufficio è di valutare le osservazioni del contribuente; non sussiste, di regola, nullità dell'avviso per la sola mancata menzione formale di tali osservazioni nell'atto.
- La nullità dell'atto impositivo non consegue a qualsiasi irregolarità procedimentale, ma solo alle ipotesi previste dalla legge o a violazioni che determinino una lesione effettiva di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione degli effetti dell'atto.
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