Cassazione Civile, Ordinanza n. 28446/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti impugnavano in cassazione le sentenze della CTR che avevano confermato il rigetto dei loro appelli contro avvisi di accertamento IRPEF per l’anno 2005. La pretesa fiscale era stata ritenuta fondata su accertamenti penali relativi a una società ritenuta "cartiera" e schermo di una società di fatto tra i due germani, utilizzata per emissione di fatture per operazioni inesistenti nella compravendita di vetture, con il concorso dell’amministratrice. Con un motivo unico, articolato in quattro sottocensure, deducevano violazione o falsa applicazione di varie norme in tema di determinazione del reddito d’impresa e di imputazione del reddito, divieto di doppia imposizione, onere della prova, responsabilità sociale, litisconsorzio necessario, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la CTR non avesse correttamente applicato le norme richiamate e non avesse motivato adeguatamente sui fatti di causa.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto infondata, in via preliminare, la doglianza sul litisconsorzio necessario, osservando che nelle cause decise separatamente ma caratterizzate da identità oggettiva, simultanea proposizione, simultanea trattazione e identità sostanziale delle decisioni, la nullità è sanata e può disporsi la riunione dei giudizi per evitare inutili regressi processuali. Ha inoltre affermato che le censure sul vizio motivazionale erano inammissibili perché proposte in presenza di doppia conforme; e che le doglianze di violazione di legge erano inammissibili, perché miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dal giudice di merito, attività riservate al merito e non sindacabili in cassazione sotto la veste del vizio di sussunzione o della violazione di legge. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.
indicato come parametro formale dei motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a censurare il merito e non la corretta sussunzione giuridica.
art. 57, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla CTR per dichiarare inammissibili nuove domande o eccezioni nel processo tributario.
art. 5, d.P.R. 917/1986
richiamato dai ricorrenti in tema di imputazione del reddito, ma senza accoglimento della censura.
art. 55, d.P.R. 917/1986
richiamato dai ricorrenti in tema di determinazione del reddito d’impresa, ma senza accoglimento della censura.
art. 163, d.P.R. 917/1986
richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ravvisasse violazione decisiva.
art. 67, d.P.R. 600/1973
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto fondante una cassazione della decisione impugnata.
art. 41, d.P.R. 600/1973
richiamato dai ricorrenti nell’ambito delle doglianze fiscali.
art. 41-bis, d.P.R. 600/1973
richiamato dai ricorrenti nelle censure sull’accertamento tributario.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze mascherassero una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 2476, settimo comma, c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza incidenza decisiva sulla decisione.
art. 2497 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme sulle responsabilità societarie.
art. 14, d.lgs. 546/1992
richiamato dai ricorrenti in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo, valorizzato per evitare regressi processuali inutili.
art. 6 CEDU
richiamato insieme all’art. 111 Cost. a sostegno della ricomposizione dell’unicità della causa e della ragionevole durata del processo.
art. 13 CEDU
richiamato insieme all’art. 111 Cost. a sostegno della tutela effettiva del contraddittorio e della ragionevole durata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, la censura è inammissibile perché appartiene al merito.
- Il vizio di sussunzione presuppone che l’accertamento fattuale del giudice di merito sia accettato come fermo: non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, proporre una diversa lettura dei fatti di causa.
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il motivo ex art. 360 c.p.c. fondato sul vizio motivazionale è inammissibile.
- Nel processo tributario, quando cause separatamente decise presentano identità oggettiva, identità delle difese e decisioni sostanzialmente coincidenti, la mancanza di simultanea partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non impone necessariamente la nullità, potendo la Corte disporre la riunione dei giudizi e ritenere sanata la dedotta nullità per esigenze di economia processuale e ragionevole durata.
- Le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, sostanzialmente chiedono una revisione del merito e del materiale probatorio non possono trovare ingresso in cassazione.
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