Cassazione Penale, Sentenza n. 32972/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Roma che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. di Velletri (22/01/2024) che aveva respinto la richiesta ex art. 299 c.p.p. di sostituzione della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione con gli arresti domiciliari. Il ricorso deduceva violazione di legge (artt. 275, 284, 299 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la misura carceraria, essendo misura di extrema ratio, avrebbe dovuto essere sostituita con gli arresti domiciliari
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d) c.p.p. per intervenuta e rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, dopo che nel frattempo lo stesso aveva ottenuto la concessione degli arresti domiciliari dall'Autorità procedente. La Corte non ha quindi deciso nel merito sulle doglianze relative alla mancata sostituzione della custodia, ma ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la rinuncia è determinata da una circostanza sopravvenuta che ha raggiunto l'esito sperato dal ricorrente, non è ragionevole imporre le spese processuali e la sanzione per la Cassa delle ammende; pertanto il Collegio ha escluso l'imposizione di tali oneri
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale per il riesame nel decidere sull'appello avverso i provvedimenti del G.I.P.; contestualizza il procedimento di riesame
art. 299 cod. proc. pen.
norma che disciplina la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione; era la norma invocata dal ricorrente per chiedere gli arresti domiciliari
art. 275 e art. 284 cod. proc. pen.
norme richiamate nel motivo di impugnazione (violazione e vizio di motivazione/interpretazione delle norme sulla custodia cautelare), ma non esaminate dalla Corte in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia dell'impugnante; la Corte ha ritenuto che la rinuncia fosse rituale e sopravvenuta
art. 616 c.p.p. (richiamato dalla giurisprudenza)
norma che prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che tempera l'applicazione di questa sanzione quando la rinuncia è determinata da circostanze sopravvenute favorevoli al ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione dopo aver ottenuto, fuori del giudizio di cassazione, l'effetto desiderato (es. concessione degli arresti domiciliari) determina in genere l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando la rinuncia è dovuta a una circostanza sopravvenuta che ha soddisfatto l'interesse del ricorrente, la giurisprudenza prevalente ritiene ingiusto gravare la parte delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende; il Collegio può quindi escludere tali oneri
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia evita un esame di merito: pertanto, per chi intende preservare una pronuncia della Corte di legittimità su questioni di diritto (es. motivazione del G.I.P. sulla sostituzione della custodia), è opportuno non rinunciare prima di aver concluso il giudizio di cassazione
- Le impugnazioni fondate su vizi di motivazione o violazioni di norme sulla custodia cautelare (artt. 275, 284, 299 c.p.p.) richiedono che il ricorrente dimostri la concreta lesione del diritto o l'errore di diritto nel provvedimento impugnato; tuttavia, se il risultato pratico è stato conseguito extragiudizialmente, il ricorso perde interesse
- In situazioni analoghe, valutare tempestivamente se la concessione della misura richiesta rende inutile l'appello e considerare le conseguenze economiche (spese e ammenda) prima di dichiarare la rinuncia
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