Sentenza n. 362/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10073/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 10/10/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente per l'anno 2022/2023 e aveva condannato il Ministero sia all'attribuzione del beneficio sia al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non ha adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, corrispondendo alla ricorrente le somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin da subito, per l'eventuale fase sostitutiva, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il giudice ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, necessario prima di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- È ammissibile l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
- L'azione di ottemperanza può essere accolta quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche e risulti l'inadempimento dell'amministrazione.
- In presenza di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo il giudice riservarne l'eventuale adozione a una successiva fase di perdurante inadempimento.
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