Cassazione Civile, Ordinanza n. 11124/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un socio di una banca di credito cooperativo aveva impugnato la delibera di esclusione adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente, chiedendone la nullità, l'invalidità o l'annullamento. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, egli ha depositato atto di rinuncia al ricorso "per rinuncia all'azione", rappresentando che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, produce l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere senza necessità di accettazione della controparte. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo la regolazione delle spese. Poiché nel caso concreto la rinuncia era giustificata dalla transazione intervenuta tra le parti, la Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Il dispositivo riportato nel testo è tronco, ma dal contenuto motivazionale emerge l'estinzione del giudizio per rinuncia e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta, in linea di principio, la condanna del rinunciante alle spese; tuttavia, dopo la riforma del D.Lgs. n. 40 del 2006, la condanna non è più automatica e il giudice può discrezionalmente escluderla ove sussistano ragioni meritevoli, come nel caso di transazione tra le parti.
D.Lgs. n. 40 del 2006
La modifica normativa ha eliminato l'automatismo della condanna alle spese in caso di rinuncia, attribuendo al giudice un potere discrezionale sulla regolazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia all'azione in sede di legittimità estingue il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e comporta cessazione della materia del contendere, senza necessità di accettazione della controparte, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione fa venire meno l'interesse a coltivare l'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- In presenza di rinuncia conseguente a transazione tra le parti, il giudice può compensare le spese di lite quando la causa estintiva giustifichi il superamento del principio di causalità.
- Dopo la riforma del 2006, la condanna del rinunciante alle spese non è necessaria in modo automatico, ma resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice.
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