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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7105/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza della Corte di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione dopo aver riformato la sentenza di primo grado. Il ricorso censura principalmente la qualificazione del reato (art. 328 c.p.) come istantaneo anziché permanente, contestando la decorrenza del termine di prescrizione fissata dalla Corte di appello alla data di assunzione della carica dal sindaco (o a un incontro "poco dopo" quella data). Si deduce che, per la natura permanente dell'omissione e per le ripetute diffide e solleciti (6/6/2016; 13/9/2016; 25/9/2017 e successivi), il reato sarebbe perdurato e non prescritto alla data della sentenza di primo grado, con conseguente illegittima revoca delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio come reato a consumazione istantanea anche se realizzato mediante inerzia omissiva: la consumazione coincide con il momento in cui si è verificata l'omissione/rifiuto e, salvo fondati elementi di obiettiva urgenza, la persistenza degli effetti non prolunga la consumazione ai fini della prescrizione. La sentenza di appello, che aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui il sindaco era obbligato ad adempiere (assunzione della carica o incontro con la parte informativa) e aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione revocando le statuizioni civili, è stata ritenuta non viziata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen. (rifiuto di atti d'ufficio)

    Il reato può realizzarsi anche per inerzia omissiva; la consumazione è istantanea nel momento in cui l'omissione o il rifiuto si concretizza, indipendentemente dalla persistenza degli effetti nel tempo, salvo che ricorrano elementi di oggettiva urgenza che giustifichino un obbligo immediato di intervento.

  • art. 158 cod. pen. (decorrenza della prescrizione)

    Richiamato nelle censure del ricorrente in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale; la Corte ha però ancorato la decorrenza al momento della consumazione istantanea dell'omissione.

  • art. 578 cod. proc. pen. (revoca delle statuizioni civili)

    La Corte d'appello ha revocato le statuizioni civili in conseguenza della dichiarata estinzione del reato per prescrizione; la Cassazione ha ritenuto corretta tale revoca alla luce dell'adozione della non procedibilità per prescrizione.

  • Sez. U., n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)

    Giurisprudenza richiamata a proposito dell'ammissibilità di ricorsi che contestino la prescrizione; comunque la Cassazione ha ritenuto che il ricorso rilettura fatti non giustificasse l'accoglimento.

  • Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012 (Nolé)

    Conferma che il rifiuto d'atti d'ufficio può integrarsi anche per inerzia omissiva e che non è necessaria una manifestazione di volontà formale.

  • Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998 (Fusco)

    Stabilisce che l'omissione può protrarsi nel tempo senza mutare la natura istantanea del reato; la durata può influire solo sul trattamento sanzionatorio post-delictum.

  • Sez. U., n. 16 del 24/11/1956 (Salomone)

    Citata dalla parte civile come principio per sostenere la natura permanente di alcune omissioni; la Cassazione non ha ritenuto applicabile la qualificazione permanente al caso concreto in assenza di prova di oggettiva, continua situazione di urgenza.

Massime di principio

  • Il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) può essere consumato per inerzia omissiva, e la sua consumazione è in genere considerata istantanea: la prescrizione decorre dal momento dell'omissione/rifiuto, non dal perdurare degli effetti.
  • La mera persistenza dell'interesse di una parte privata o i suoi solleciti non prolungano automaticamente la consumazione del reato; per ancorare una natura permanente occorre dimostrare un'obiettiva situazione di urgenza/pericolo che obblighi il pubblico ufficiale ad intervenire "senza ritardo".
  • Se si contesta la decorrenza della prescrizione, è cruciale produrre prove oggettive (verbali di sopralluogo, accertamenti ASL, comunicazioni ufficiali, date precise di solleciti e incontri) che evidenzino sia la conoscenza dell'obbligo da parte dell'amministrazione sia l'esistenza di una situazione di urgenza continuativa.
  • Nel dubbio sull'esistenza della situazione oggettiva di pericolo (es.: ordinanze vecchie, mancanza di verifiche successive), il giudice può ritenere la natura istantanea dell'omissione e far decorrere la prescrizione dalla prima omissione rilevante (es.: assunzione della carica o primo inadempimento rilevabile).
  • Se si vuole sostenere che più solleciti integrano omissioni autonome (e dunque distinti momenti di consumazione), bisogna dimostrare per ciascuna la sussistenza dell'obiettiva indifferibilità dell'atto al momento del singolo rifiuto/inerzia.

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