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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21193/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore, chiesta da una banca creditrice dopo che era stata dichiarata inammissibile una domanda di concordato "in bianco" per mancato deposito del piano e della proposta nel termine assegnato. Il reclamo contro la sentenza di fallimento è stato respinto dalla corte territoriale, che ha ritenuto non provata la natura agricola dell'impresa, valorizzando la descrizione dell'attività come produzione di olio d'oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, la presenza nello stato patrimoniale di consistenti immobilizzazioni materiali per fabbricati industriali, impianti e macchinari, e l'assenza di terreni ad uso agricolo. Nel ricorso per cassazione il fallito deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nei bilanci risultavano terreni agricoli ad utilizzazione industriale per un modesto valore, circostanza che proverebbe la presenza dell'elemento fondiario; 2) violazione dell'art. 1 l. fall., in relazione all'art. 2135 c.c. e all'art. 7, comma 2-bis, l. n. 3/2012, assumendo che l'attività di trasformazione connessa al ciclo biologico non richiede che i prodotti siano propri e può riguardare anche prodotti acquistati da terzi o lavorati per conto terzi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la circostanza allegata non smentisse l'accertamento di merito e, comunque, non fosse spiegata la sua decisività né la sua effettiva deduzione e discussione nei gradi precedenti. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che l'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo viene meno quando non sussista, in concreto, il collegamento funzionale dell'attività con la terra quale fattore produttivo, oppure quando le attività connesse assumano rilievo prevalente rispetto a quelle tipiche di coltivazione, allevamento o silvicoltura. È stato quindi confermato il fallimento e il ricorrente è stato condannato alle spese dei controricorrenti, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    norma che regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 2135 c.c.

    l'attività agricola richiede, per l'esenzione dal fallimento, un collegamento funzionale concreto con la terra; le attività connesse non bastano se non sono funzionali e non prevalenti rispetto a quelle tipiche

  • art. 1 l. fall.

    l'esenzione dall'assoggettabilità al fallimento presuppone la dimostrazione della natura agricola dell'impresa

  • art. 7, comma 2-bis, l. n. 3 del 2012

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'attività connessa, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esenzione dal fallimento

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Chi invoca l'esenzione dal fallimento come imprenditore agricolo ha l'onere di provare non solo lo svolgimento di attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, ma anche il concreto collegamento funzionale di tale attività con la coltivazione del fondo o con altro fattore produttivo agricolo proprio.
  • L'attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli non è di per sé sufficiente a qualificare l'impresa come agricola ai fini dell'esonero dal fallimento; occorre verificare se essa sia strumentale allo sfruttamento di terreni propri e non assuma carattere prevalente rispetto all'attività tipica di coltivazione, allevamento o silvicoltura.
  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico decisivo, la sua allegazione e discussione nei gradi di merito e la sua effettiva decisività rispetto alla complessiva motivazione della sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi convergenti, il ricorso per omesso esame di un singolo fatto è inammissibile se non dimostra che quel fatto avrebbe inciso in modo determinante sull'intero accertamento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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