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Sentenza

Sentenza n. 2442/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 170/2025 - RG n. 484/2024, pubblicata in data 29/04/2025, emessa dal Tribunale di Como, II sezione civile, in funzione del Giudice del lavoro, con la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; e la fissazione del termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; con vittoria di spese e compensi professionali, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto la carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 170/2025, notificata al Ministero il 3 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto la nomina di un commissario ad acta, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché erano decorsi i 120 giorni dalla notifica della sentenza previsti dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudice ordinario, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché la nomina del commissario costituiva già una misura idonea e perché, alla luce delle circostanze concrete e dell'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente, l'astreinte sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione, ma tale misura non si applica quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza a un giudicato può essere dichiarata quando la parte creditrice documenti il contenuto della statuizione passata in giudicato e l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, considerando concretamente le circostanze del ritardo, la nomina del commissario ad acta costituisca una misura sufficiente oppure l'astreinte risulti manifestamente iniqua, anche per evitare locupletazioni eccessive o sanzioni sproporzionate nei confronti del debitore pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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