Sentenza n. 74/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’accertamento della responsabilità del Comune di Ascoli Piceno per i danni cagionati alla proprietà dei ricorrenti in relazione all’arbitraria occupazione di terreni in misura superiore a quella espropriata e in conseguenza dei lavori di ampliamento della strada; e per la condanna del Comune di Ascoli Piceno al ripristino della regimazione delle acque piovane sui terreni dei ricorrenti o, in via subordinata, per la condanna del medesimo Comune al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comportamento del Comune consistito nell'occupazione di terreni oltre l'area espropriata e nell'esecuzione dei lavori di ampliamento stradale con alterazione della regimazione delle acque e dell'accesso alla proprietà
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, dopo la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice civile e la riassunzione del giudizio davanti al TAR, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del Comune e il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione di una porzione di terreno superiore a quella prevista dal decreto di esproprio e dalla cattiva esecuzione dei lavori di allargamento, sistemazione e bitumatura di una strada comunale. In particolare, hanno dedotto l'abbattimento di dieci olivi, stimato in 6.000 euro; la modifica della morfologia del terreno; l'eliminazione del canale di raccolta delle acque meteoriche e il conseguente reflusso verso l'edificio; l'aumento della pendenza dell'accesso alla proprietà e la riduzione dello spazio di sosta davanti al cancello. Il danno complessivo è stato quantificato in circa 25.000/26.000 euro. I ricorrenti hanno inoltre chiesto il ripristino della regimazione delle acque o, in subordine, il risarcimento del relativo danno. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito e non ha ottemperato all'ordinanza istruttoria che gli imponeva il deposito di una relazione e della documentazione relativa alla vicenda. Il giudice ha inoltre valorizzato una precedente proposta transattiva comunale, nella quale l'amministrazione aveva riconosciuto la propria responsabilità e prospettato un contributo di 9.000 euro per il ripristino della regimazione delle acque e un indennizzo di 5.000 euro per l'estirpazione delle piante.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto provata la responsabilità del Comune sulla base della mancata costituzione, dell'inottemperanza all'incombente istruttorio e dell'ammissione contenuta nella proposta transattiva, applicando il principio di non contestazione previsto dall'art. 64, commi 1 e 2, c.p.a. Il Comune è stato condannato a risarcire 6.000 euro per l'abbattimento dei dieci olivi, sulla base della perizia agraria prodotta dai ricorrenti, nonché l'ulteriore somma necessaria per i lavori di sistemazione idraulica e di messa in sicurezza dell'accesso ai terreni. La quantificazione di tale componente è stata rimessa al Comune ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., entro 90 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della sentenza, mediante proposta ai ricorrenti dell'importo dovuto, da determinare in base al costo dei lavori necessari e al più aggiornato prezziario regionale. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 64, commi 1 e 2, c.p.a.
“1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. 2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.”
Il giudice ha applicato il principio di non contestazione, ritenendo provata la responsabilità dell'amministrazione in ragione della mancata costituzione e dell'omessa contestazione dei fatti, anche alla luce della precedente ammissione contenuta nella proposta transattiva.
art. 34, comma 4, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per rimettere al Comune la quantificazione della componente risarcitoria relativa ai lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza, da effettuarsi entro 90 giorni sulla base dei costi necessari e del prezziario regionale aggiornato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, i fatti posti a fondamento della domanda e non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione, secondo il principio di non contestazione previsto dall'art. 64, comma 2, c.p.a.; tale principio può concorrere con ulteriori elementi documentali e con ammissioni provenienti dall'amministrazione.
- La mancata costituzione dell'amministrazione e l'inottemperanza a un ordine istruttorio del giudice, valutate insieme all'assenza di contestazioni e ad eventuali ammissioni contenute in precedenti interlocuzioni, possono condurre all'accertamento della responsabilità dell'ente per i danni arrecati alla proprietà privata.
- Quando il danno risarcibile è accertato ma una sua componente richiede una quantificazione tecnica successiva, il giudice può demandare all'amministrazione, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., la formulazione entro un termine assegnato di una proposta risarcitoria fondata sul costo dei lavori necessari e su parametri oggettivi aggiornati.
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