Regolamento (UE) 2019/365
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i formulari e le procedure comuni che le autorità competenti nazionali devono usare per trasmettere all’ESMA le informazioni sulle sanzioni, sulle misure amministrative e sulle indagini penali legate alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365. Introduce un punto di contatto unico per ciascuno Stato membro e un punto di contatto unico presso ESMA, al fine di assicurare uno scambio ordinato e ridurre duplicazioni e conflitti di competenza. Prevede la trasmissione annuale, entro il 31 marzo, mediante i formulari allegati, con prima applicazione nel 2018 per gli anni civili 2016 e 2017.
Norme tecniche di attuazione per la trasmissione all’ESMA delle informazioni su sanzioni, misure e indagini relative alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e all’ESMA, limitatamente allo scambio di informazioni previsto dall’articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/2365. Riguarda la comunicazione annuale delle sanzioni amministrative, delle altre misure amministrative e delle indagini/sanzioni penali avviate o imposte in relazione alle violazioni di tale regolamento. Non disciplina direttamente i partecipanti al mercato, ma esclusivamente i canali, i formulari e le modalità di trasmissione tra autorità nazionali ed ESMA.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365: procedure e formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, misure e indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365
Il regolamento adotta norme tecniche di attuazione per rendere uniforme lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e l’ESMA in relazione alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo. I considerando evidenziano la necessità di ricevere informazioni complete e precise, di evitare duplicazioni tra autorità segnalanti e di assicurare che la relazione annuale ESMA sulle sanzioni e sulle indagini sia significativa e comparabile.
Finalità e quadro normativo di riferimento
Il regolamento si fonda sull’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 e sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. La disciplina è concepita come misura tecnica, destinata esclusivamente alle autorità competenti nazionali e all’ESMA, senza incidere direttamente sugli operatori di mercato.
Punti di contatto e canale di comunicazione
Per semplificare e ordinare i flussi informativi, l’ESMA designa un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni e per ogni comunicazione connessa. Analogamente, ciascuno Stato membro deve designare un punto di contatto unico nazionale per tutte le comunicazioni relative alla trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365, notificando tale punto di contatto all’ESMA. I recapiti del punto di contatto ESMA sono pubblicati sul sito web dell’Autorità.
Comunicazione annuale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
L’articolo 2 disciplina la trasmissione annuale delle informazioni aggregate sulle sanzioni amministrative e sulle altre misure amministrative imposte dalle autorità competenti. Tali informazioni devono essere inviate usando il formulario di cui all’allegato I e devono includere anche copia delle decisioni di imposizione e una sintesi degli elementi essenziali della decisione, salvo che la sanzione o misura sia già stata segnalata all’ESMA ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365. In quest’ultimo caso, è sufficiente un chiaro riferimento alla sanzione o misura già notificata.
Il formulario dell’allegato I richiede l’indicazione:
- delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 violate;
- del numero di sanzioni o misure imposte nel periodo di riferimento;
- dell’importo delle sanzioni finanziarie imposte;
- del totale complessivo delle sanzioni/misure e dell’importo totale.
Comunicazione delle indagini penali e delle sanzioni penali
Sempre ai sensi dell’articolo 2, i punti di contatto nazionali trasmettono all’ESMA, tramite il formulario di cui all’allegato II, i dati di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. Si tratta di dati anonimi e aggregati relativi alle indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte in ciascuno Stato membro.
Il formulario dell’allegato II prevede due blocchi informativi:
- indagini penali avviate, con indicazione delle disposizioni del regolamento alla base delle indagini e del numero di indagini nel periodo di riferimento;
- sanzioni penali imposte, con indicazione delle disposizioni violate, del numero di sanzioni e del valore delle eventuali sanzioni pecuniarie.
Sono inoltre previste note tecniche che chiariscono che, quando una misura o sanzione si riferisce a più disposizioni, le somme per riga possono non coincidere con i totali; se l’importo riguarda anche altre violazioni oltre a quella del regolamento (UE) 2015/2365, va aggiunta la dicitura «IMPORTO AGGREGATO».
Periodo di riferimento, termini e modalità di trasmissione
I formulari coprono un periodo di riferimento pari a un anno civile e devono essere compilati elettronicamente e inviati per posta elettronica al punto di contatto dell’ESMA entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il regolamento precisa che la prima trasmissione dei formulari è effettuata nel 2018 e riguarda gli anni civili 2016 e 2017.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Punti di contatto unici
L’ESMA deve designare un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e per le comunicazioni connesse. Ogni autorità competente nazionale deve designare un punto di contatto unico per tutte le comunicazioni relative alla trasmissione di tali informazioni e notificare il relativo recapito all’ESMA.
Comunicazione annuale delle informazioni aggregate
I punti di contatto nazionali trasmettono all’ESMA, mediante il formulario dell’allegato I, le informazioni sulle sanzioni amministrative e sulle altre misure amministrative di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, corredate di copia delle decisioni e di una sintesi, salvo che la sanzione o misura sia già stata segnalata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3. Mediante il formulario dell’allegato II trasmettono le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, relative alle indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte.
Termine, periodicità e prima trasmissione
I formulari coprono un periodo di riferimento di un anno civile e devono essere compilati elettronicamente e inviati via e-mail al punto di contatto dell’ESMA entro il 31 marzo dell’anno successivo. La prima trasmissione è effettuata nel 2018 e riguarda gli anni civili 2016 e 2017.
Contenuto dei formulari e allegati
L’allegato I richiede informazioni aggregate e granulari sulle sanzioni amministrative e altre misure amministrative, incluse le disposizioni violate, il numero di misure e l’importo delle sanzioni pecuniarie, nonché l’indicazione delle decisioni già segnalate e di quelle per cui è trasmessa copia della decisione. L’allegato II richiede dati anonimi e aggregati sulle indagini penali avviate e sulle sanzioni penali imposte, con indicazione delle disposizioni rilevanti, del numero di indagini o sanzioni e del valore delle sanzioni pecuniarie.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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