Sentenza n. 15653/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - nei limiti dell’interesse, della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, “per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2” (prot. n. 162537/25), relativa all’Area Funzionari Profilo Valorizzazione e sostegno del turismo (TUR-VS), con contingente complessivo di n. 35 unità di personale, pubblicata in data 20 maggio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: i verbali del concorso, gli atti di assunzione e di immissione in servizio pubblicati o eventualmente pubblicati nelle more del giudizio, ovvero i relativi i contratti di lavoro eventualmente stipulati; - ove occorra e in via dichiaratamente tuzioristica e subordinata, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del bando del sopra citato concorso; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a risultare inserita (con il punteggio legittimamente spettantele) nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo, per il Profilo TUR-VS, con tutti gli effetti consequenziali; e per la conseguente condanna dell’amministrazione all’adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento di tali pretese, ovvero al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori del concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva del concorso per il profilo di Funzionario – Valorizzazione e sostegno del turismo, pubblicata il 20 maggio 2026, nella parte in cui la candidata era collocata all’84ª posizione con 27,5 punti e non risultava vincitrice
Esito
La controversia
La ricorrente contestava la mancata attribuzione di 2,5 punti per il possesso, oltre alla laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, di una laurea del vecchio ordinamento in Economia e commercio. Deduceva l’errore della Commissione nell’applicazione dell’art. 8, comma 3, lettera d), del bando e chiedeva l’annullamento della graduatoria nei limiti del proprio interesse, l’accertamento del diritto al corretto punteggio e all’inserimento tra i vincitori, nonché la rettifica della posizione o il risarcimento in forma specifica. Prima del ricorso, aveva presentato al Ministero un’istanza di riesame e rettifica il 22 maggio 2026.
La decisione
Il Ministero ha riferito che la Commissione, con verbale del 18 giugno 2026, aveva accolto l’istanza di riesame e integrato di 2,5 punti il punteggio attribuito alla candidata; il 10 luglio 2026 era stata revisionata la graduatoria. Il 24 settembre 2026 il Ministero ha approvato la graduatoria rettificata con decreto direttoriale. Il Tribunale ha ritenuto che la rettifica, intervenuta in autotutela e con attribuzione del punteggio rivendicato, avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e il Ministero, poiché la Commissione aveva corretto il punteggio prima della notifica del ricorso e entro trenta giorni dall’istanza di riesame; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, lettera d), del bando di concorso
la ricorrente ha denunciato l’errore compiuto dalla Commissione esaminatrice nel non averle attribuito i 2,5 punti che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera d), del bando, le spettavano in relazione al possesso – in aggiunta alla laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, conseguita presso l’Università del Salento in data 25 marzo 2020 – della laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio, conseguita in data 29 settembre 2003 presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza
Il bando riconosceva 2,5 punti per il titolo ulteriore posseduto dalla candidata; il Ministero ha accolto il riesame e attribuito tale punteggio, senza che il Tribunale abbia svolto un’autonoma interpretazione della clausola.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la rettifica della graduatoria disposta, nell’esercizio del potere di autotutela, dal Ministero del turismo, con attribuzione alla ricorrente del punteggio dalla stessa rivendicato nell’istanza di riesame del 22 maggio 2026, nonché a mezzo dell’odierno ricorso, comporti la piena realizzazione dell’interesse legittimo azionato in giudizio, non restando, pertanto, al Collegio che dichiarare, in conformità alla richiesta formulata dalla stessa ricorrente, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione in corso di giudizio dell’interesse azionato, mediante rettifica dell’atto impugnato e riconoscimento della pretesa sostanziale, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
alla camera di consiglio del 28 settembre 2026, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo che le parti erano state avvisate di tale possibile modalità decisoria.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rettifica l’atto contestato e riconosce integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, l’interesse legittimo azionato risulta pienamente soddisfatto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando l’amministrazione accoglie il riesame e rettifica l’atto prima della notifica del ricorso ed entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame.
Come è indicizzato
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