Cassazione Penale, Sentenza n. 48505/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva disposto la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo al reato di rapina. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 16 della legge n.69/2005 sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato il fumus del reato: nella documentazione del mandato il rapinatore è descritto come alto circa 1,65 m mentre Fischetti è alto 1,80 m e di corporatura robusta, discrepanza che avrebbe richiesto ulteriori accertamenti o acquisizione di documentazione. Inoltre si sostiene che le precarie condizioni di salute del ricorrente siano incompatibili con la consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 e delle successive modifiche, non sussiste più l'obbligo per l'autorità italiana di verificare la sussistenza dei "gravi indizi" (valutazione rimessa all'autorità richiedente) e quindi la mancata indicazione di indizi nel mandato non è motivo legittimo di rifiuto della consegna. Quanto alla questione sanitaria, la Corte ha osservato che tale profilo non era stato dedotto in sede di appello né documentato adeguatamente, essendo così una deduzione nuova in cassazione priva di supporto probatorio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n.69 (mandato d'arresto europeo)
La Corte richiama l'attuale disciplina (in particolare art.6 comma 1 lett. e) e riferimenti generali) che non impone più all'autorità richiesta un controllo sulla sussistenza dei "gravi indizi"; la descrizione delle circostanze del reato è richiesta ma la verifica degli indizi è rimessa all'autorità richiedente
d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10
Ha eliminato dal testo dell'art.17, comma 4, della legge n.69/2005 il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per disporre la consegna; ciò ha ridotto il potere di verifica sostanziale da parte dell'autorità italiana e rafforzato il principio di mutuo affidamento tra ordinamenti degli Stati membri
art.6, comma 1, lettera e) legge n.69/2005
Il mandato di arresto europeo deve contenere la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione), ma non richiede più l'allegazione di una relazione illustrativa degli indizi di colpevolezza
art.22, comma 5, legge n.69/2005
Norma richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria in seguito al provvedimento di consegna; indica procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato
Massime di principio
- Dopo le modifiche legislative del 2021, la verifica sulla sussistenza dei "gravi indizi" non è più un motivo per rifiutare la consegna: la valutazione degli indizi rimane di competenza dell'autorità richiedente e l'autorità richiesta deve limitarsi a un controllo formale e di tutela dei diritti fondamentali.
- Discrepanze fisiche tra la descrizione contenuta nel mandato e le caratteristiche dell'arrestato (es. altezza, corporatura) da sole non impediscono la consegna; tali elementi, salvo prova contraria solida, sono rilevanti principalmente per l'autorità richiedente nella verifica dell'identità.
- Questioni relative a condizioni di salute o rischio per la persona devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito e documentate con idonea certificazione medica: deduzioni nuove in cassazione, prive di prova, sono inammissibili.
- Chi intende opporsi alla consegna per motivi di trattamento inumano o rischio di violazione di diritti fondamentali deve fornire elementi concreti e specifici (prove, atti medici, valutazioni sul sistema carcerario dello Stato richiedente); tali eccezioni restano le principali vie per opporre la consegna.
- La strategia difensiva efficace è: sollevare e documentare tutte le eccezioni già in primo o secondo grado, chiedere eventualmente misure alternative o garanzie allo Stato richiedente, e predisporre prova medico-legale se si assume incompatibilità della custodia con lo stato di salute.
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