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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-668/19

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 7 luglio 2021. — Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. — Causa T-668/19

Giurisprudenza europea62019TJ0668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Ardagh contro il diniego di registrazione di un marchio sonoro composto dall’apertura di una lattina, una pausa e un gorgoglio di lunga durata. Pur rilevando alcuni errori di diritto e di motivazione della commissione di ricorso, il Tribunale ritiene che essi non abbiano inciso sull’esito finale. Il suono richiesto è percepito come funzionale e come richiamo al prodotto, non come indicazione dell’origine commerciale.

Marchio sonoro costituito dall’apertura di una lattina e da gorgoglii: assenza di carattere distintivo e conferma del diniego di registrazione.

La questione giuridica

Se un segno sonoro consistente nel suono di apertura di una lattina, seguito da un breve silenzio e da un lungo gorgoglio, possa essere registrato come marchio dell’Unione europea per prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33 oppure sia escluso per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; se, inoltre, l’EUIPO abbia violato l’obbligo di motivazione e il diritto di essere ascoltato e abbia commesso errori di valutazione dei fatti.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un marchio sonoro può essere rifiutato per assenza di carattere distintivo quando il pubblico di riferimento lo percepisce come un mero elemento funzionale o come richiamo usuale al prodotto, e non come indicatore di origine commerciale. Nel caso di specie, la sequenza sonora dell’apertura di una lattina, del silenzio e del gorgoglio non possiede una pregnanza sufficiente a identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33; pertanto il diniego ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 è confermato. Gli errori dell’EUIPO sulla portata di alcuni prodotti e su taluni passaggi motivazionali non incidono sul dispositivo, e non sussiste violazione del diritto di essere ascoltato.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 134, 135 e 190

Marchio sonoro dell’apertura di una lattina: assenza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di suoni associata all’apertura di una lattina di bevanda gassata. Il Tribunale è chiamato a valutare soprattutto la conformità del diniego all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio era stata depositata il 6 giugno 2018 per prodotti delle classi 6, 29, 30, 32 e 33 della classificazione di Nizza. Il segno richiesto era un file audio che riproduceva il suono di apertura di una lattina, seguito da circa un secondo di silenzio e da circa nove secondi di gorgoglio. L’esaminatore aveva inizialmente respinto la domanda per mancanza di carattere distintivo, decisione poi confermata dalla commissione di ricorso con decisione del 24 luglio 2019.

Posizioni delle parti

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la condanna dell’EUIPO alle spese. L’EUIPO domandava il rigetto del ricorso. In limine, il Tribunale osserva che la ricorrente non contesta la mancanza di carattere distintivo per i prodotti della classe 6, sicché la controversia riguarda sostanzialmente i prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente deduceva sei motivi, riconducibili a quattro nuclei principali:

  • errata valutazione del carattere distintivo del marchio sonoro;
  • errori di valutazione dei fatti, in particolare in relazione ai prodotti che non contengono gas carbonico e alla prassi di mercato;
  • difetto di motivazione della decisione dell’EUIPO;
  • violazione del diritto di essere ascoltata.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Ricorda poi che il carattere distintivo va valutato in funzione dei prodotti o servizi e della percezione del pubblico di riferimento, e che un segno è distintivo solo se consente di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio e di distinguerlo da quelli di altre imprese.

Il Tribunale richiama anche la propria giurisprudenza sui marchi sonori, in particolare la sentenza "Marchio sonoro" (T‑408/15), per affermare che i criteri di valutazione sono i medesimi per tutte le categorie di marchi, ma che il suono deve avere una certa pregnanza e capacità di essere riconosciuto come marchio. Viene inoltre ricordata la giurisprudenza sui marchi tridimensionali, tra cui "Mag Instrument", per chiarire che il criterio del "discostarsi in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore" vale per la forma del prodotto o della confezione, non per i marchi sonori.

Ragionamento della Corte: criterio giuridico applicabile

Il Tribunale accoglie parzialmente la censura della ricorrente nella parte in cui la commissione di ricorso aveva applicato, per analogia, il criterio elaborato per i marchi tridimensionali. Secondo il Tribunale, tale criterio non è, in linea di principio, applicabile ai marchi sonori, poiché la giurisprudenza sui marchi tridimensionali si giustifica solo quando il segno riproduce la forma del prodotto o della confezione. Tuttavia, l’errore non comporta l’annullamento perché la commissione di ricorso aveva anche fondato il diniego su un ulteriore e autonomo ragionamento, corretto, relativo alla percezione funzionale del suono e alla sua mancanza di capacità distintiva.

Ragionamento della Corte: percezione del segno da parte del pubblico

Il Tribunale rileva che il pubblico di riferimento, per i prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33, è il grande pubblico con un livello di attenzione medio. Quanto al contenuto del segno, il Tribunale osserva che il suono di apertura di una lattina è percepito come elemento tecnico e funzionale, legato alla modalità di consumo delle bevande, mentre il gorgoglio delle bollicine richiama immediatamente il prodotto stesso.

La combinazione tra apertura della lattina, silenzio e gorgoglio non presenta, nel suo insieme, caratteristiche sufficienti per farla percepire come indicatore dell’origine commerciale. Le leggere variazioni temporali, cioè il silenzio di circa un secondo e la durata di circa nove secondi del gorgoglio, non bastano a conferirle una capacità di identificazione come marchio. Per il Tribunale, tali elementi sono al più una variante dei suoni abitualmente emessi nel settore delle bevande e non una sequenza sonora idonea a distinguere i prodotti di una impresa da quelli di altre imprese.

Errori sui prodotti non gassati e loro irrilevanza

Il Tribunale riconosce che la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che tutti i prodotti contestati potessero contenere gas carbonico, mentre ciò non valeva, ad esempio, per le "bevande analcoliche non gassate" della classe 32. Tuttavia, l’errore non è determinante, perché la mancanza di carattere distintivo del suono è stata confermata per tutti i prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33 indipendentemente dalla presenza o meno di gas carbonico. In particolare, il suono dell’apertura e del gorgoglio è comunque percepito come funzionale o evocativo del prodotto, e non come origine imprenditoriale.

Obbligo di motivazione

Quanto alla motivazione, il Tribunale richiama l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e il corrispondente standard dell’articolo 296 TFUE. Riconosce che la decisione impugnata non contiene una motivazione espressa e specifica per i prodotti che non possono contenere gas carbonico, ma ritiene che la motivazione sia sufficiente nel complesso. La ricorrente poteva comprendere le ragioni della decisione e il giudice poteva esercitare il proprio controllo di legittimità. Inoltre, l’EUIPO non è tenuto a rispondere a tutti gli argomenti o a tutti gli elementi di prova, essendo sufficiente che esponga i motivi essenziali del proprio ragionamento.

Diritto di essere ascoltati

Il Tribunale respinge anche la censura relativa alla violazione del diritto di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001. La precisazione della commissione di ricorso sull’esistenza di un presunto "imperativo di disponibilità" dei suoni non introduceva, secondo il Tribunale, un elemento nuovo sul quale la ricorrente dovesse essere previamente sentita; si trattava piuttosto di una risposta ad un argomento già sviluppato nel procedimento amministrativo. Non essendovi stato uso di un elemento nuovo decisivo, non sussisteva violazione del contraddittorio amministrativo.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Per ragioni di equità, ciascuna parte sopporta le proprie spese sostenute dinanzi al Tribunale; la ricorrente sopporta inoltre le spese indispensabili sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che un marchio sonoro deve possedere una concreta capacità distintiva, ossia essere percepito dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale e non come semplice effetto funzionale o descrizione sonora del prodotto. Conferma altresì che il criterio del "discostamento significativo dalla norma o dagli usi del settore" non si applica, in via generale, ai marchi sonori, perché è proprio dei marchi tridimensionali. Tuttavia, un errore su tale punto non porta all’annullamento se la decisione resta comunque fondata su una valutazione corretta e sufficiente dell’assenza di carattere distintivo.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeamarchi sonoricarattere distintivomotivazione degli atti dell’euipodiritto di essere ascoltati

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