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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-717/20

Order of the Court (Eighth Chamber) of 6 July 2021. — Marina Karpeta-Kovalyova v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Members of the contract staff – Spouse of a Greek diplomat who resided in Brussels prior to the recruitment – Definition of the place of recruitment and the centre of interests – Refusal to grant the appellant the expatriation allowance and related benefits – Appeal manifestly unfounded. — Case C-717/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto, con ordinanza motivata, l’appello di una membro del personale contrattuale della Commissione che contestava il diniego dell’indennità di espatrio e di prestazioni correlate. Ha ribadito che l’eccezione relativa a chi ha lavorato per un altro Stato o un’organizzazione internazionale si applica solo al soggetto interessato, non al coniuge. Ha inoltre confermato l’apprezzamento del Tribunale sugli elementi di fatto relativi alla residenza abituale e all’ammissibilità di nuovi documenti prodotti tardivamente.

Appello contro il diniego dell’indennità di espatrio e benefici connessi a una membro del personale contrattuale della Commissione: la Corte conferma che il centro degli interessi e la residenza abituale restavano a Bruxelles e respinge l’appello come manifestamente infondato.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nell’interpretare e applicare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, in particolare: (i) nella valutazione della residenza abituale durante il periodo di riferimento; (ii) nel non estendere alla ricorrente il regime di esclusione relativo allo status diplomatico del coniuge; (iii) nel considerare irrilevante l’assenza di attività lavorativa per parte del periodo; (iv) nell’apprezzare gli elementi di fatto relativi al centro degli interessi e alle brevi permanenze in Grecia; (v) nell’ammettere o escludere nuovi mezzi di prova prodotti in fase di replica.

Principio di diritto

L’indennità di espatrio spetta solo a chi, nel periodo di riferimento, non aveva la residenza abituale né svolgeva la principale attività nello Stato di impiego, salvo la specifica eccezione per chi avesse lavorato per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale nella stessa sede di impiego. Tale eccezione è di stretta interpretazione e non si estende al coniuge del diplomatico; inoltre, la residenza abituale va accertata sulla base di tutte le circostanze fattuali pertinenti. Nel caso di specie, la Corte conferma che la ricorrente non aveva dimostrato un trasferimento del centro degli interessi fuori Bruxelles e respinge l’appello come manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 20 e 92 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Diniego dell’indennità di espatrio a una membro del personale contrattuale

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella causa T‑249/19, concernente il rifiuto della Commissione europea di riconoscere alla ricorrente l’indennità di espatrio e benefici accessori connessi all’assunzione in servizio. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura perché l’appello è manifestamente infondato.

Parti e contesto fattuale

La ricorrente è Marina Karpeta-Kovalyova, residente a Woluwe-Saint-Pierre (Belgio), membro del personale contrattuale. La controparte è la Commissione europea. La questione ruota attorno al fatto che la ricorrente, sposa di un diplomatico greco, sosteneva di non aver avuto residenza abituale a Bruxelles nel periodo di riferimento e di dover beneficiare dell’eccezione prevista per chi ha prestato servizio per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale.

Oggetto del giudizio di appello

La ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione del 14 giugno 2018 della Commissione, con cui le erano stati negati:

  • l’indennità di espatrio,
  • la diaria di sistemazione iniziale,
  • l’indennità di installazione,
  • il rimborso delle spese di viaggio per l’assunzione,
  • le spese di trasloco.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • articolo 4, paragrafo 1, lettera a), allegato VII dello Statuto dei funzionari;
  • articoli 20 e 92 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione;
  • articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali;
  • articolo 181 del regolamento di procedura della Corte;
  • articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Il quadro giuridico dell’indennità di espatrio

La Corte ribadisce la finalità dell’indennità: compensare i funzionari e gli altri agenti per i maggiori costi e i disagi derivanti dall’obbligo di trasferirsi nello Stato di impiego e di integrarsi nel nuovo ambiente. La nozione di espatrio dipende dalla residenza abituale e dal grado di integrazione nel contesto sociale del luogo di impiego. La residenza abituale coincide con il luogo in cui la persona ha stabilito, con intenzione di durata, il centro permanente o abituale dei propri interessi.

Esame dei motivi di appello

L’appello era articolato in cinque parti.

1. Residenza abituale e centro degli interessi

La ricorrente contestava che il Tribunale avesse verificato se la sua residenza abituale fosse ad Atene, anziché accertare se non fosse a Bruxelles. La Corte respinge la censura: la ricorrente non aveva indicato altre residenze diverse da Bruxelles e Atene, né aveva fornito prova sufficiente per dimostrare che Atene fosse il centro abituale dei suoi interessi.

2. Status diplomatico del coniuge

La ricorrente sosteneva che il suo status di coniuge di un diplomatico dovesse rilevare ai fini della residenza abituale e che il regime di eccezione dovesse essere esteso anche a lei per tutelare la vita familiare ex articolo 7 della Carta. La Corte precisa che l’eccezione prevista dall’allegato VII riguarda solo la persona che ha effettivamente lavorato per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale nello Stato di impiego. Si tratta di una deroga di stretta interpretazione, che non può essere estesa al coniuge. Perciò il lavoro svolto dal marito non poteva essere invocato dalla ricorrente.

3. Mancato esercizio di un’attività lavorativa nel periodo di riferimento

La ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse attribuito rilievo al fatto che, per una parte del periodo di riferimento, non aveva lavorato. La Corte osserva che il Tribunale aveva effettivamente considerato tale circostanza, ma essa era comunque irrilevante, perché la disposizione applicabile riguarda sia la residenza sia l’attività lavorativa nello Stato di impiego. In ogni caso, non essendo applicabile l’eccezione relativa al servizio prestato per un altro Stato, la circostanza dell’assenza di lavoro non cambiava l’esito.

4. Assenze sporadiche e trasferimento temporaneo in Grecia

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse trascurato la giurisprudenza sulle assenze brevi o sporadiche dallo Stato di impiego. La Corte risponde che il ragionamento del Tribunale presupponeva correttamente che non fosse stato provato un effettivo trasferimento della residenza abituale ad Atene nell’agosto 2016. In mancanza di tale prova, non occorreva applicare la giurisprudenza sulle assenze occasionali.

5. Valutazione degli elementi di fatto e dei nuovi documenti

La ricorrente contestava sia la valutazione di alcuni elementi già prodotti, sia l’esclusione di nuovi documenti depositati nella fase di replica. La Corte afferma che il Tribunale poteva considerare tutte le circostanze fattuali rilevanti, inclusi:

  • la situazione occupazionale durante il periodo di riferimento;
  • il certificato di residenza rilasciato da una commune belga;
  • il ritorno a Bruxelles dopo un soggiorno di due mesi in Grecia.

Il Tribunale non era vincolato dal solo certificato anagrafico, ma poteva utilizzarlo come indizio tra altri elementi. Inoltre, il rientro a Bruxelles dopo un breve soggiorno in Grecia costituiva un forte indizio della volontà di mantenere il centro degli interessi nella capitale belga.

Quanto ai documenti prodotti tardivamente, la Corte conferma la declaratoria di inammissibilità: la ricorrente avrebbe potuto depositarli già in fase amministrativa o nel ricorso introduttivo, soprattutto perché la Commissione le aveva chiesto più volte prove sull’effettiva residenza a Bruxelles e sulla cancellazione dai registri comunali.

Ragionamento della Corte sull’ammissibilità e sul controllo in cassazione

La Corte ricorda che la valutazione dei fatti e delle prove, salvo l’ipotesi di travisamento, non è censurabile in cassazione, mentre è sindacabile l’errore di diritto nell’ammissione o esclusione delle prove. Nel caso concreto, però, non emerge alcun errore giuridico del Tribunale, né nella gestione dei documenti tardivi né nella ricostruzione del centro degli interessi della ricorrente.

Decisione e dispositivo

Poiché tutte e cinque le parti del motivo unico vengono respinte, la Corte dichiara l’appello manifestamente infondato. Quanto alle spese, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, non essendosi ancora la Commissione costituita in appello al momento della decisione.

Principio che emerge

Ai fini dell’indennità di espatrio, la residenza abituale si determina sulla base di tutte le circostanze fattuali pertinenti che rivelano il centro permanente degli interessi; la deroga per chi ha lavorato per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale nello Stato di impiego è personale e non si estende al coniuge. La sola qualità di coniuge di un diplomatico non basta, da sola, a escludere la residenza abituale nello Stato di impiego o a fondare il diritto all’indennità.

Come è indicizzato

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